
Ecco una distinzione da conoscere a fondo perchè potrebbe fare una grande differenza nelle nostre tasche in caso di inadempimento.
Parlare di acconto o di caparra confirmatoria non è la stessa cosa. E sebbene nel comune colloquiare ci riferiamo comunque, con entrambe le espressioni, ad un anticipo di danaro eseguito come prima tranche per la corresponsione di un prezzo complessivo concordato, di fatto è molto importante distinguere se quell’anticipo sia appunto una caparra, oppure un semplice acconto.
Vediamo le differenze.
Cos’è l’Acconto?
L’acconto è un anticipo sul pagamento del prezzo complessivo che dobbiamo corrispondere a fronte di un bene o di un servizio che abbiamo richiesto.
La cosa importante da ricordare è che se diamo un acconto, nessuna delle due Parti può trattenerlo, nemmeno nel caso in cui si sia subito un dànno in carenza del completamento del pagamento.
L’acconto dunque deve essere restituito ogni qual volta il contratto non venga concluso.
La comune credenza per la quale se diamo un acconto questo è un anticipo non rimborsabile è dunque errata, per acclamare un dànno la parte che intenda trattenere l’acconto dovrà fare una causa.
Cos’è la Caparra Confirmatoria?
La caparra confirmatoria ha in comune con l’acconto il fatto che costituisce un anticipo sul prezzo da corrispondere a fronte del servizio o del bene che si intende acquistare. Tuttavia a differenza dell’acconto la caparra non è rimborsabile, ovvero ha funzione di risarcimento, senza che per questo la parte che la trattiene debba dimostrare di avere avuto un dànno dal rifiuto dell’acquisto. Quel dànno è già dato per scontato.
La caparra è regolata dal codice civile che stabilisce difatti [1] che in caso di inadempimento dell’acquirente (che si concretizza anche nel mero rifiuto di acquistare il bene) quella caparra può essere trattenuta dal venditore.
Inoltre la caparra genera degli obblighi anche in capo a chi la trattiene. Perché se il venditore dovesse decidere di non vendere più allora egli dovrà restituire la caparra in misura doppia al potenziale acquirente.
Caparra o acconto? Attenzione a cosa si scrive nel contratto
Che si sia la Parte acquirente o la Parte venditrice, dunque, è fondamentale studiare attentamente le clausole che vengono inserite nel contratto.
Perché qualora il contratto parli espressamente di caparra, allora se siamo Parte acquirente quella cifra qualora il contratto non venisse onorato a causa nostra sarà trattenuta dal venditore, mentre se siamo Parte venditrice, allora dobbiamo esser sicuri di poterci permettere il pagamento in misura doppia nel caso in cui per una ragione qualsiasi decidessimo – o fossimo costretti – a cambiare idea.
Se non specificato si tratta di acconto
Si parla di caparra solo se questo è specificatamente chiarito nel contratto, in mancanza di specifica difatti la somma versata avrà titolo di acconto, dunque dovrà essere rimborsata dalla Parte che la ha trattenuta qualora il contratto non venga onorato. Per qualsiasi ragione ciò accada.
Ciò non esclude un potenziale dànno per il venditore, come abbiamo detto, ma tale dànno sarà onere di quel venditore dimostrarlo nelle sedi legali proprie.
[1] Art. 1385, cod. civ.
Fonte: La Legge per Tutti