Temo il blocco del conto corrente bancario per un debito di diverse migliaia di euro, ma ancora non mi è stato notificato nulla: posso prelevare tutte le somme? Cosa rischio?

Innanzitutto il prelievo di somme dal conto corrente è un’operazione in sé libera ed esente da rischi: contrariamente, infatti, a quanto spesso si sente in giro, non esistono limiti al prelievo di contanti dallo sportello, ben potendo il correntista attingere somme anche di importi superiori a tremila euro (attuale limite all’utilizzo del cash, introdotto dal 1° gennaio 2016 con la legge di Stabilità 2016 [1]). Il dipendente della banca o delle Poste non potrebbe quindi frapporre ostacoli di alcun tipo. L’eventuale richiesta di chiarimenti circa l’impiego del denaro è solo volta a verificare il rispetto delle norme sull’antiriciclaggio. Dunque, non c’è assolutamente bisogno di prelevare dal conto in più occasioni, per piccoli importi singolarmente presi.

Per quanto invece attiene ai rapporti con i creditori, possiamo ipotizzare un pignoramento minacciato da Equitalia o da un altro privato. In entrambi i casi, il creditore che sia a conoscenza della distrazione di una somma dal conto del proprio debitore può chiedere al giudice la revoca di tale solo se il denaro è stato bonificato sul conto corrente di un diverso soggetto (per esempio un familiare). Il creditore deve però dimostrare che non vi siano altri beni o denaro del debitore da poter pignorare (ciò sarebbe infatti prova del fatto che il bonifico bancario è avvenuto allo scopo di frodare il creditore). Tale azione (cosiddetta “azione revocatoria”) può essere chiesta entro 5 anni e necessita di una causa ordinaria. Una volta esperita con successo tale causa, il denaro ritorna nella titolarità del debitore principale per essere così automaticamente pignorato dal creditore.

Al contrario, il semplice prelievo in banca non è (secondo il nostro parere) revocabile: questo perché l’azione revocatoria colpisce solo gli atti di “disposizione” del patrimonio (vendite, donazioni, ecc.), mentre, in caso di prelievo, il denaro non passa nelle mani di un altro soggetto, restando nella titolarità dello stesso, ossia il correntista.

Sintetizzando, quando il prelievo ha lo scopo di trasferire i soldi da un conto corrente a un altro (anche se non in modo diretto, ossia con bonifico, ma con due atti distinti: prelievo del contante e successivo bonifico), il creditore può chiedere la revocatoria; se invece, a fronte del prelievo, il contante rimane “sotto il materasso” del suo titolare, l’atto non dovrebbe essere revocabile.

C’è anche da dire che sia Equitalia che i privati, pur potendo accedere all’anagrafe dei conti correnti e sapere presso quale banca il proprio debitore intrattiene rapporti di deposito, non possono però conoscere le movimentazioni in entrata ed uscita. Il che rende comunque impossibile sapere – salvo informazioni ottenute per vie differenti – se vi sia stato un prelievo dal conto corrente.

Non in ultimo bisogna comunque ricordare che la distrazione di somme dalla possibilità di pignoramento integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il che significa che, ammesso che Equitalia possa venire a conoscenza del prelievo operato dal correntista, essa potrebbe denunciarlo.

È appena il caso di ricordare che il “blocco” del conto corrente avviene con due modalità diverse a seconda che il creditore sia Equitalia o qualsiasi altro soggetto. Nel primo caso, la procedura speciale di riscossione non prevede il passaggio dal tribunale: tutto si risolve in una lettera di pignoramento indirizzata da Equitalia al debitore e alla banca, in cui comanda a quest’ultima di versare le somme pignorate entro 60 giorni qualora, entro suddetto termine, il contribuente non abbia adempiuto al proprio debito. Nel secondo caso, invece (pignoramento di altri soggetti privati), la procedura prevede un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione: in pratica, dopo la notifica dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario, il conto viene bloccato in attesa dell’udienza (indicata sull’atto di pignoramento stesso) alla quale il magistrato disporrà l’assegnazione delle somme in favore del creditore. In ogni caso, quando Equitalia pignora la pensione deve utilizzare questa seconda procedura.

Che succede se il prelievo avviene dopo il pignoramento

Quanto abbiamo appena detto riguarda i casi in cui il prelievo avvieneprima dell’eventuale notifica di un pignoramento. Le cose cambiano radicalmente se, invece, il prelievo avviene dopo il pignoramento. Ammesso che ciò sia possibile – le banche, infatti, prevedono sistemi di “blocco” automatico che non consentono al debitore disporre delle proprie somme nei limiti degli importi pignorati – verrebbe di certo commesso un illecito penale.

[1] L. 208/2015.

Autore immagine: 123rf com

Fonte: www.laleggepertutti.it

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