Arriva prima la tutela del diritto, prima del  bene economico. Oppure se esiste prima un bene economico, esiste poi il diritto?
Concetto del diritto in senso ampio : Il diritto è l’insieme delle norme che uno Stato esercita, ma anche un sinonimo di potere, facoltà.

Il termine diritto è usato con accezioni differenti:

l’insieme e il complesso (in genere sistematico) delle norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento;
la scienza giuridica, che studia i suscritti sistemi
« “Il diritto è un apparato simbolico che struttura un’organizzazione sociale anche quando si sa che alcune sue norme sono destinate a rimanere inapplicate”. »
(Definizione di Stefano Rodotà)

Concetto di bene: definizione ampia: qualsiasi entità materiale o immateriale suscettibile di una valutazione e rilevanza  economica

Invece   tratto ( da wiki )

La nozione di bene in senso giuridico va distinta dalla nozione di bene in senso economico; il primo concetto è infatti più ampio e ricomprende non solo i beni in senso economico ma tutti i beni che sono tutelati giuridicamente.

Per avere rilevanza giuridica i beni devono essere:

patrimoniali, cioè devono avere un proprio valore economico;
accessibili, cioè concretamente raggiungibili e utilizzabili da chiunque;
limitati, cioè disponibili in natura in quantità limitata.
Ci sono cose che la natura offre in quantità, se non illimitata, certamente superiore ai bisogni dell’uomo e ai metodi nonché alla capacità di quantificazione dell’uomo, (exempla:la luce del sole, l’aria, l’acqua del mare), le res communes omnium: sono cose che appartengono a tutti o, ciò che è lo stesso, a nessuno, dal momento che nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza, che ne riservi a sé l’uso con esclusione dell’uso degli altri.

Il diritto, il quale regola rapporti fra gli uomini, nelle molteplici manifestazioni della vita sociale, si occupa delle cose solo in quanto esse siano materia di possibile conflitto fra gli uomini.

Sono beni, per il codice civile italiano, soltanto “le cose che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 c.c.). La nozione giuridica di bene è, in questo modo, reso interdipendente con il concetto di proprietà: sono beni le cose che l’uomo ha interesse a fare proprie, a fare oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dalla loro utilizzazione.

La norma esclude anche che siano beni le cose che la legge vieti possano formare oggetto di diritti: le cose in relazione alle quali è legislativamente valutato come non degno di tutela l’interesse a stabilire un rapporto di appartenenza (come, ad esempio, le parti del corpo umano o le specie vegetali protette).

Sono beni, e in particolare beni mobili, le energie naturali, se “hanno un valore economico” (art. 814 c.c.). Il che vale a dire che esse sono beni se rese attive dall’uomo e cedute per un dato prezzo dal produttore al consumatore.

Per l’art. 810 c.c. sono beni le “cose”. Non ogni entità suscettibile di formare oggetto di diritto dunque, ma solo gli oggetti materiali o “corporali”. Questa conclusione emerge per induzione dalla disciplina legislativa dei beni, che è disciplina delle cose suscettibili di apprensione fisica, di materiale impossessamento. Solo per gli oggetti materiali il possesso da parte di un soggetto esclude il possesso di altri, la sua dominazione sulla cosa risulta incompatibile con quella di ogni altro soggetto (le energie appaiono quali cose corporali alla stregua del concetto che di queste avevano i Romani, ossia di cose che digito tetigere possumus).

A questi beni, che sono trovati dal diritto, si aggiungono altri che sono creati dal diritto (es. titoli di credito: l’interesse a stabilire con essi un rapporto di appartenenza nasce dal valore che il diritto, e solo il diritto attribuisce loro, riconoscendo al proprietario la titolarità del diritto in essi menzionato).

Sono beni le cose che “possono formare oggetto di diritti”, che sono astrattamente suscettibili di esserlo: sono beni perciò anche le cose di nessuno (res nullius), se e in quanto possono in forza dell’occupazione diventare oggetto di diritto e di proprietà.

Potrebbe essere banale ma non lo è, come uovo e gallina, ma secondo menti eccelse se non esistesse un valore economico, non esisterebbe il diritto, per altri ancora il diritto arriva prima dell’economia.

Dopo anni di studio avrei capito che arriva sempre prima l’economia o il diritto nemmeno se ne frega delle tutele e dunque…

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