Contratti conclusi via internet: le clausole vessatorie sono illegittime, ivi compresa la previsione dell’automatico rinnovo del contratto se non interviene la disdetta nei termini.

Un contratto concluso online non si può mai rinnovare automaticamente. Pertanto, anche in assenza di disdetta, inviata nei termini, l’accordo cessa con la scadenza indicata sulla scrittura e il cliente non è tenuto a pagare per i successivi anni. È questa l’interpretazione più corretta delle norme del codice civile, per come giustamente sottolineata da una sentenza di qualche anno fa del Tribunale di Catanzaro [1].

Se anche il marketing si è spostato sul web e sempre più contratti vengono conclusi in modalità telematica, con un semplice click online o con lo scambio di email, le regole del codice civile sono rimaste pressappoco invariate rispetto al 1942, data della sua “approvazione”: regole che richiedono, in gran parte dei casi, una firma autografa, di proprio pugno, non sostituibile dal flag sulla casella disegnata su un sito o da una conferma d’ordine inviata con un messaggio di posta elettronica. In particolare, tutte le cosiddette clausole vessatorie, quelle cioè che comportano un particolare peso per il consumatore, se non sono sottoscritte con la tradizionale penna e con l’inchiostro su carta, si considerano come mai apposte. Tra queste clausole vi è anche quella sul tacito rinnovo.

Cos’è la clausola di rinnovo automatico. Spesso i contratti di durata – quelli cioè in cui le prestazioni si ripetono nel tempo – contengono la cosiddetta «clausola di rinnovo automatico» (o di rinnovo tacito): con essa le parti fissano una scadenza del contratto (di norma dopo un anno), ma anche il suo automatico rinnovo, per un pari periodo di tempo, salvo che intervenga una disdetta formale (con raccomandata a.r. alla sede della società). Questo significa che se il cliente non si attiva, prima della scadenza, a interrompere l’efficacia del contratto, esso avrà valore per un altro anno, e così di anno in anno, fino a quando non viene inviata la disdetta.

Chiaramente questa clausola è lesiva degli interessi del consumatore il quale potrebbe semplicemente dimenticarsi di inviare la lettera o ignorarlo del tutto non avendo letto attentamente il modulo che gli è stato sottoposto. Pertanto, la legge subordina la validità della clausola di rinnovo automatico ad un’ulteriore firma a margine della stessa. Firma che non può essere sostituita da strumenti alternativi. La legge italiana – a differenza, ad esempio, di quella statunitense – non ha ancora equiparato il click del mouse alla sottoscrizione con penna. Nei contratti via web, quindi, il consenso viene espresso per «comportamenti concludenti», ma non in modo formale, il che è pienamente valido e lecito, purché – come detto – non si tratti di clausole vessatorie come appunto quella sul rinnovo tacito. Per le quali è necessaria la firma a mano: il che potrebbe avvenire, ad esempio, con l’invio tramite email del modulo o del contratto, la successiva stampa, la firma su carta e l’inoltro tramite fax.

Pertanto, se hai aderito a un’offerta online, accettando il contratto con un click o con una mail (si pensi a un abbonamento a una rivista, a un servizio via web, a un giornale online, ecc.), il fornitore non potrà presentarti la fattura anche per l’anno successivo sostenendo che non hai inviato la lettera di disdetta. Questo perché non è possibile il rinnovo automatico di un contratto concluso su internet.

Note

[1] Trib. Catanzaro, sent. n. 68/2011, depositata il 30.04.2012.

Autore immagine: 123rf com

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