Pubblicato finalmente il decreto con le condizioni e i massimali minimi delle polizze sulla responsabilità professionale degli avvocati e sugli infortuni nello studio legale.

Per gli avvocati inizia l’era della polizza assicurativa obbligatoria sulla responsabilità professionale.

La legge esisteva già dal 2012 [1], ma – secondo l’interpretazione sposata dal Cnf – non poteva essere ancora applicata in assenza dell’approvazione dei decreti attuativi. Ora, invece, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento definitivo appena firmato dal ministro Orlando, tutto è pronto per il via all’assicurazione obbligatoria degli avvocati per i rischi collegati alla responsabilità professionale e per gli infortuni all’interno dello studio legale.

A comunicarlo è lo stesso Cnf nella propria newsletter. Il testo del decreto attuativo èscaricabile qui: in esso sono fissate le condizioni essenziali e i “massimali minimi” delle polizze relative alle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni.

Il decreto era stato firmato dal ministro lo scorso 22 settembre. Adesso è intervenuta l’attesa pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

L’assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

L’assicurazione deve coprire la responsabilità dell’avvocato anche per colpa grave nonché la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato.

Tra le previsioni più importanti figurano le seguenti:

  • L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza;
  • L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Note

[1] Art. 12 della legge 21 dicembre 2012 n. 247.

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