È nullo l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate su prelievi e versamenti sul conto corrente se prima non è stata ottenuta l’autorizzazione.

Qualsiasi dato o informazione recuperato dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’accertamento bancario è inutilizzabile contro il contribuente se il controllo è avvenuto senza le autorizzazioni prescritte dalla legge. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

Indagini bancarie

I controlli bancari e finanziari rappresentano una delle più incisive modalità d’indagine a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, e possono combinarsi con le modalità sintetiche di determinazione del reddito soprattutto laddove risulta difficile procedere a una ricostruzione fondata sui dati economici di un’attività “ufficiale”. In ambito fiscale, le indagini bancarie risultano particolarmente utili per il fisco in quanto i dati così ottenuti costituiscono «presunzioni» a favore dell’amministrazione finanziaria, contro cui il contribuente, se vuole procedere a contestazione, deve fornire la prova contraria (cosiddetta «inversione dell’onere della prova»).

In questo modo l’Agenzia delle Entrate può individuare i flussi e disponibilità di denaro e altri mezzi finanziari del contribuente, in modo da verificare l’eventuale possesso di redditi non dichiarati.

Con l’istituzione della cosiddetta Anagrafe tributaria e dell’Anagrafe dei rapporti finanziari (anche detta «dei conti correnti»), le indagini bancarie sono diventate più semplici e accessibili. Sono iscritte all’anagrafe tributaria le persone fisiche, oltre alle società, associazioni ed organizzazioni con o senza personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti, o che abbiano richiesto l’attribuzione del numero di codice fiscale.

Attualmente, l’esistenza di conti correnti e altri rapporti tra il soggetto sottoposto ad accertamento e la banca, nonché la loro natura, devono essere:

– comunicate all’anagrafe tributaria;

– oggetto di archiviazione in un’apposita sezione dell’anagrafe stessa, con indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.

Tipologie di rapporti che sono oggetto di comunicazione

Possono essere oggetto di controllo bancario i seguenti rapporti intrattenuti dal contribuente con la banca:

  • conto corrente;
  • conto deposito titoli e/o obbligazioni
  • conto deposito a risparmio libero/vincolato
  • rapporto fiduciario
  • gestione collettiva del risparmio
  • gestione patrimoniale
  • certificati di deposito e buoni fruttiferi
  • portafoglio
  • conto terzi individuale/globale
  • dopo incasso
  • cessione indisponibile
  • cassette di sicurezza
  • depositi chiusi
  • contratti derivati su crediti
  • carte di credito/debito
  • crediti di firma
  • crediti
  • finanziamenti
  • fondi pensione
  • patto compensativo
  • finanziamenti in pool
  • altro rapporto.

L’autorizzazione preventiva per le indagini bancarie

L’indagine sui conti correnti dei cittadini, necessarie per verificare versamenti e prelievi e, a tal fine, controllare eventuali evasioni fiscali, è sottoposta dalla legge [2]all’autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, oppure, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale.

I dati devono essere acquisiti entro trenta giorni (tale termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente Direttore centrale o Direttore regionale per l’Agenzia delle Entrate, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comandante regionale).

Risultato: deve essere annullato l’avviso se gli accertamenti bancari non sono stati preceduti da autorizzazioni.

L’istituto di credito rilascia alle autorità che eseguono il controllo bancario sui contribuenti sottoposti ad accertamento bancario una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, ecc. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

Una circolare delle Entrate [3] stabilisce che le indagini finanziarie, così come gli altri strumenti istruttori in ambito tributario, possono essere attivate dagli organismi ispettivi se ciò risulta utile, opportuno e consigliabile per poter giungere all’esatta ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti.

La legge non elenca le circostanze che legittimano l’avvio delle indagini bancarie; pertanto il loro fondamento deve ricercarsi nelle generali esigenze di natura istruttoria.

Sul piano operativo, inoltre, l’esercizio del potere di «controllo finanziario» non è necessariamente subordinato al preventivo avvio di una verifica fiscale.

Sempre secondo la circolare menzionata, le indagini finanziarie possono ad esempio essere intraprese se occorre eseguire approfondimenti sulla posizione fiscale di un contribuente non residente in Italia ma che risulti titolare di rapporti finanziari nel territorio nazionale, anche su input di Amministrazioni estere, nell’ambito dei rapporti di cooperazione amministrativa ai fini fiscali.

note

[1] Cass. sent. n. 6730/2017.

[2] Art. 32 co. 6bis DPR 600/1973.

[3] Provv. direttore dell’Agenzia delle entrate n.188870 del 22.12.2005 (successivamente modificato dal provvedimento n. 32951 del 24.2.2006).

La legge per tutti

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