Terreni inedificabili, terreni agricoli e case mobili: è possibile l’installazione senza permesso di costruire?

Avere una casetta nell’appezzamento di terreno posseduto è un desiderio di molti: un sogno proibito, però, per via delle difficoltà nell’ottenere i permessi relativi alla costruzione e per via dei costi che l’edificazione comporta.

Ci si chiede, allora, se sia possibile installare in un terreno  un camper, una roulotte o una casa mobile, senza necessità di titolo abilitativo: la risposta non è univoca e cambia a seconda della destinazione del terreno e del tipo di installazione effettuato.

Casa mobile, camper e roulotte ancorati al suolo

Il Testo Unico Edilizia [1] vieta l’ancoraggio al suolo di case mobili, roulotte e camper se non si possiede una concessione edilizia, in quanto rientranti nella categoria degli interventi di nuova costruzione. Il Decreto Casa [2], tuttavia, ne consente l’ancoraggio al suolo se l’installazione avviene all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, in via meramente transitoria.

L’ancoraggio può essere, però, soltanto temporaneo e non stagionale, in quanto, con la ciclicità dell’installazione, verrebbe meno il requisito della precarietà della stessa. È possibile anche l’allaccio alle reti (idrica, elettrica, etc.), se non effettuato permanentemente.

È inoltre fondamentale il requisito della destinazione turistica del terreno o della struttura entro cui è effettuata l’installazione: se dovesse venir meno tale requisito, il proprietario è obbligato alla rimozione immediata della casa mobile, del camper o della roulotte eventualmente ancorati al suolo.

Casa mobile destinata all’uso abitativo

Se la casa mobile è destinata ad un uso permanente, in particolare abitativo, i titoli abilitativi alla costruzione sono indispensabili, nonostante non risulti ancorata al terreno ma collocata su gomma. Secondo la giurisprudenza [3], difatti, la mera collocazione dell’abitazione su un supporto mobile non implica l’occasionalità della presenza del manufatto sul terreno, quando risultano effettuati allacci dello stesso alla rete elettrica, idrica e del gas (necessari per l’abitabilità). Lo stesso principio è applicato anche quando risultano degli ancoraggi, anche se rimuovibili, che assicurano la stabilità della casa mobile, del camper o della roulotte nel terreno.

Casa mobile destinata ad uso permanente

La licenza edilizia è necessaria anche quando l’utilizzo della casa mobile, del camper o della roulotte non è abitativo ma risulta comunque permanente. È il caso, ad esempio, della roulotte utilizzata come magazzino o deposito di materiale. In questa ipotesi, che può configurarsi anche se manca uno stabile ancoraggio al suolo e non sono allacciate utenze, l’installazione si considera non temporanea se risponde ad esigenze durature del proprietario.

Casa mobile: quando non è necessaria la concessione edilizia

In base a quanto osservato, il permesso di costruire, relativamente a case mobili, camper e roulotte, non occorre soltanto se si verificano le seguenti condizioni [4]:

– il manufatto prefabbricato deve essere collocato su ruote ed essere omologato al trasporto su strada, non essendo sufficiente la mera collocazione su un supporto mobile che non permetta il trasporto;

– il manufatto deve soddisfare necessità puramente transitorie;

– il manufatto può essere immediatamente rimosso e trasferito altrove (non deve dunque risultare ancorato).

Tali condizioni sono soddisfatte, ad esempio, nell’ipotesi della casa mobile sistemata su telaio poggiante su ruote gommate, bilanciate da supporti di ferro (dunque deve trattarsi di un manufatto realmente trasportabile su strada), non allacciata alle reti della distribuzione della corrente elettrica e dell’acqua potabile.

Casa mobile: che cosa succede se la installo senza concessione?

Chi installa in modo permanente una casa mobile, un camper, una roulotte o un qualsiasi prefabbricato, senza ottenere la concessione edilizia, lo fa a suo rischio e pericolo: è difatti configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva [5].

 

[1] DPR 380/2001.

[2] D.L. 47/2014.

[3] T.a.r. Toscana, sez. III,  sent. n. 1319 del 29.07.2009.

[4] Cass. Pen. sent. n. 689 del 12.01.1979.

[5] Art. 44, 1° comma, lett. b), D.P.R. 380/2001.

FONTE: La legge per tutti

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