Espropriazione immobiliare: quando viene ipotecata e messa all’asta la casa in comproprietà tra marito e moglie, metà del ricavato va al coniuge non debitore.

Anche la casa in comunione legale dei beni tra i coniugi può essere espropriata dai creditori: l’immobile è suscettibile di pignoramento anche se uno dei due titolari non ha alcuna morosità in atto. Dunque, ben è possibile tanto l’iscrizione dell’ipoteca, quanto la procedura esecutiva immobiliare della casa il cui 50% della proprietà spetta al marito e l’altro 50% alla moglie, ma ad una sola condizione: la metà del ricavato dalla vendita all’asta andrà restituita al coniuge non debitore. È quanto ricorda la Cassazione con una recente sentenza [1].

Il caso è abbastanza ricorrente: come si procede in caso di pignoramento immobiliare che ha ad oggetto un bene in comunione legale tra i coniugi se debitore è solo uno dei due? Il comproprietario può bloccare la vendita forzata anche se è esente da qualsiasi debito? La risposta, evidentemente, è no: il coniuge virtuoso nei pagamenti soccombe ai debiti contratti dall’altro. I creditori non trovano infatti alcun ostacolo dall’esistenza della comunione.

Non può il coniuge non debitore pretendere che venga esecutata solamente la quota di metà del bene comune né pretendere che ne venga venduta forzatamente solo una porzione materiale corrispondente, per valore, alla metà del valore del bene oggetto di esecuzione.

La sentenza ha il suo fondamento nell’idea che la comunione legale dei beni va considerata come una comunione “senza quote”: in altre parole, i partecipanti a questa comunione (e cioè i coniugi) sono contitolari dei beni comuni nella loro interezza, senza potersi dire titolari di una specifica quota di comproprietà su di essi (situazione che invece si ha nella comunione “ordinaria” come, ad esempio, nel caso della comunione ereditaria). Dunque il singolo coniuge non può essere considerato (come invece spesso si conclude nel linguaggio comune) quale titolare del 50% dei beni comuni e, in particolare, dei beni che siano sottoposti a espropriazione dal creditore particolare dell’altro coniuge.

I creditori, tuttavia, ma devono sempre riconoscere al coniuge non debitore, all’esito della vendita all’incanto, la sua metà di proprietà: riconoscimento che, non potendo avvenire ovviamente in natura (essendo stato il bene ormai venduto a terzi), sarà in denaro. Risultato: al consorte non debitore va corrisposta la metà del ricavato della vendita all’asta del bene.

Del resto è lo stesso codice di procedura civile [2] a stabilire la regola generale: possono essere pignorati i beni indivisi quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Il che vale, di certo, anche per i casi di comunione legale tra coniugi. In tal caso, il creditore pignorante deve notificare, a tutti i comproprietari (e, quindi, non solo al debitore principale) un avviso, facendo loro divieto di lasciare separare, al debitore, la sua parte di bene senza che ci sia prima stato un ordine del giudice.

L’avviso ai comproprietari dei beni indivisi deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L’avviso è sottoscritto dal creditore pignorante. Con lo stesso avviso, o con altro separato, gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti

Come avviene la vendita forzata dell’immobile pignorato?

Secondo quanto insegna la Suprema Corte [3], l’espropriazione ha ad oggetto non la metà dell’immobile, ma la sua interezza. La conseguenza è che, dovendo il pignoramento essere esteso sul 100% della proprietà, esso andrà trascritto contro entrambi i coniugi [4]. È quindi viziata la procedura se il creditore notifica e trascrive il pignoramento solo sulla metà dei beni, per la quota appartenente al debitore principale in regime di comunione dei beni con il coniuge non debitore.

Da ciò discende che, una volta messo in vendita il bene pignorato e assegnato a uno degli offerenti che si siano aggiudicati l’asta, il giudice dovrà disporre lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene. Tale scioglimento si perfezionerà con l’emanazione del decreto di trasferimento emesso dal tribunale, con diritto del coniuge non debitore ad ottenere il controvalore lordo del suo 50% di proprietà.

Quali tutele per il coniuge comproprietario?

Non potendo, il coniuge comproprietario del bene in comunione, bloccare il pignoramento egli potrà, quantomeno, partecipare all’asta e proporre un’offerta di acquisto. Il fatto che sia sposato con il soggetto debitore non è infatti un ostacolo alla partecipazione alla procedura esecutiva.

Sempre al coniuge “non debitore”, comunque, vanno riconosciute tutte le garanzie di carattere processuale: per cui gli deve essere obbligatoriamente notificato il pignoramento, perché sia messo al corrente dell’esistenza della procedura e possa, eventualmente, proporre le opposizioni del caso. Qualora ciò non sia avvenuto, l’intera procedura è nulla. Come detto, infatti, l’atto di pignoramento deve essere trascritto per l’intero (quota 1/1) dell’immobile; in più, anche l’altro coniuge non debitore dovrà ricevere l’avviso previsto dal codice di procedura civile di cui abbiamo parlato prima [2].

È possibile dividere il bene in natura?

Una soluzione, per il coniuge non debitore, potrebbe essere quella di sperare nella divisione in natura del bene prima della sua vendita. Ma ciò non sempre è materialmente possibile. Lo potrebbe essere, per esempio, nel caso di una villetta con due accessi differenti o di un appartamento che possa essere scomposto in due distinte e autonome unità immobiliari.

A riguardo, il codice di procedura prevede che, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari il giudice provvede alla separazione della quota in natura spettante al debitore, sempre che ciò sia possibile e dopo aver comunque sentito tutti gli interessati.

In mancanza di apposita istanza o se è impossibile la separazione, il giudice provvede alla divisione secondo le regole generali dettate dal codice civile in materia di divisione di immobili in comunione.

Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa fino a quando le parti raggiungono un accordo sulla divisione o fino a che non viene emessa la sentenza di divisione. Dopo la divisione, la procedura ricomincia secondo le regole generali.


Riportiamo un esempio di atto di pignoramento immobiliare.

ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Il sig….. [creditore], nato a….., residente in….., CF……, indirizzo PEC ……elettivamente domiciliato a…., via…., n….., presso lo studio dell’Avv….., CF……, numero di fax……., che lo rappresenta e difende per procura in calce [oppure: a margine] dell’atto di precetto

VISTO

– la sentenza n……. del……………, pubblicata il…………, registrata il…………, munita della formula esecutiva il………… e notificata in tale forma il…………, con la quale il Tribunale Civile di………, condannava il sig…. [debitore] in favore dell’istante della complessiva somma di €……, oltre interessi legali;

– l’infruttuosità dell’atto di precetto notificato in data………… con il quale l’istante intimava al sig….. [debitore] di pagare nel termine di giorni dieci dalla notifica dell’atto la predetta somma, oltre interessi e spese; con il presente atto

DICHIARA

di voler sottoporre a pignoramento immobiliare i seguenti beni già di proprietà del sig…. [debitore], CF….., domiciliato in………, alla via……… n…., con i relativi diritti, pertinenze ed accessori, e più precisamente: Fondo rustico esteso ettari……, sito in,……….., località……, riportato nel Catasto Terreni del Comune di……… alla partita……, foglio……, particella…… confinante con i fondi di…..

INVITA

il sig… [debitore] ad effettuare presso la Cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Tribunale di….., con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del medesimo Tribunale

AVVISA

il sig… [debitore] che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti. Comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e del credito dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti di cui deve essere data prova documentale, sia depositata in cancelleria prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 a pena di inammissibilità.

Luogo e data

Sottoscrizione dell’avvocato

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di….. ad istanza del sig…. [creditore] rappresentato e difeso da…… munito di titolo esecutivo e del precetto ai sensi degli artt. 555 e 492 c.p.c.

HO PIGNORATO

i beni immobili sopra descritti di proprietà di…[ovvero…….] con tutti i frutti, accessori, pertinenze ed accessioni ed

HO INGIUNTO

al sig….. [debitore], residente in….., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

HO INVITATO

il sig. [debitore] ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice;

HO AVVERTITO

Il [debitore] che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai beni immobili pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 522, e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Si dichiara, ai sensi dell’art. 13 c. 2 del DPR 115/2002, che l’importo del contributo unificato dovuto per la presente procedura esecutiva è pari ad €…..

Nota all’esempio: Si ricorda che è obbligatorio indicare la PEC del creditore procedente (in mancanza, può anche essere indicata la PEC dell’avvocato). Dal 18 agosto 2014, l’avvocato non è più obbligato ad indicare il proprio indirizzo PEC negli atti che introducono il giudizio o una fase giudiziale e la mancata indicazione non è più sanzionata (art. 125 c.p.c. modif. dall’art. 45 bis DL 90/2014 conv. in L. 114/2014 e art. 13 c. 3 bis DPR 115/2002 modif. dalla L. 114/2014).

[1] Cass. sent. n. 6230/2016.

[2] Art. 599 cod. proc. civ.

[3] Cass. sent. n. 6575/2013 del 14.03.2013.

[4] cfr. Trib. Enna ord. del 15.05.2015; Trib. Campobasso, sent. del 17.5.2013; Trib. Cassino, sent. del 17.03.2014.

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Fonte: laleggepertutti.it

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