L’operativita’ delle disposizioni di cui al primo periodo e’ subordinata all’emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.
In sostanza, la novità, estende di due anni, da cinque a sette, la durata dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, cioè quella provvidenza economica pagata dai fondi di solidarietà di settore per accompagnare alla pensione i lavoratori coinvolti in processi di riqualificazione aziendale. Questi assegni, come noto, sono pagati formalmente dall’Inps ma non hanno una particolare incidenza sulle casse pubbliche in quanto la provvista viene fornita dal Fondo di Solidarietà per il credito a cui contribuiscono le aziende aderenti. Chi fruisce dell’assegno straordinario di sostegno al reddito deve prestare comunque particolare attenzione ad una eventuale rioccupazione durante il periodo di erogazione del sostegno.
L’assegno è, infatti, incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato. Per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi (D.M. 157 e 158/2000; INPS, circ. 55/2001).
L’assegno straordinario è invece cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. In sostanza se il reddito ricavato dall’attività è superiore a tale limite l’assegno e la contribuzione vengono ridotti in misura corrispondente.
Per quanto riguarda invece il lavoro autonomo l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato, ma solo per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione (circa 6.500 euro annui, per il 2016) più la metà della parte eccedente detto trattamento: in sostanza si può cumulare un reddito sino a circa 9.750 euro annui [6.500 + (6.500/2)=9.750€]. Mentre la parte eccedente tale somma resta incumulabile con l’assegno. Nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro autonomo, come per la generalità delle pensioni, la trattenuta delle quote incumulabili viene effettuata direttamente da parte dell’INPS.
Scritto da Bernardo Diaz
Fonte: Pensioni Oggi