Il dubbio (legittimo) che attanaglia musicisti, produttori e organizzatori di eventi quando hanno a che fare con la burocrazia SIAE è sempre lo stesso: ma certi adempimenti sono sempre obbligatori? Cerchiamo di fornire alcune indicazioni per illuminare questo impervio sentiero.
Ne abbiamo parlato fino alla sfinimento in vari articoli e post, anche sulle pagine di questo sito, e in generale nei forum e social network dedicati al diritto d’autore e al diritto dello spettacolo. Il 2013 è stato l’anno in cui il dibattito sul ruolo della SIAE si è fatto più acceso, fino ad arrivare a vere e proprie raccolte di firme e campagne di sensibilizzazione sul tema.
Ma è sempre obbligatorio…?
Il dubbio principale che sembra ossessionare gli operatori del settore (musicisti, interpreti, organizzatori di eventi, produttori, gestori di locali…) si riassume nella domanda: “È sempre obbligatorio fare X?”… dove X sta per uno degli svariati adempimenti (iperburocratizzati e spesso fuori dal tempo) che passano per la longa manus di SIAE: permessi, licenze, borderò, bollini…
Mi sono trovato attorno a un tavolo (fisicamente e virtualmente) con le persone più preparate in Italia sul tema; eppure nessuno si è mai sentito di fornire risposte univoche, per il semplice fatto che le norme non sono chiare. Una malattia generalizzata del sistema normativo italiano, ma che in questo caso si fa ancora più acuta.
Abbiamo pure scomodato politici di livello nazionale per cercare di risolvere la questione con una riforma chiarificatrice… ma ad oggi non si è arrivati ad una soluzione.
Allora, cosa possiamo fare?
Da un lato attendere che il tempo faccia il suo corso (e confidare nella riforma che presto verrà imposta dall’Unione Europea sul tema). Dall’altro, possiamo svegliarci e guardarci attorno, vedendo che in realtà, già nella situazione in cui siamo ora, ci sono casi chiari in cui l’ingerenza della SIAE può essere esclusa o quantomeno ridotta.
Riprendendo il recente articolo riassuntivo “Siae, guida pratica all’esenzione” di V. Cesari, ricordiamo innanzitutto che la SIAE non può pretendere nulla su opere di autori che non le hanno affidato la gestione dei propri diritti. Quindi, se utilizziamo musiche o opere i cui diritti sono scaduti oppure i cui diritti sono gestiti con strumenti alternativi (ad esempio le licenze Creative Commons) è opportuno tenere gli occhi bene aperti prima. Ecco i casi principali.
Caso 1: opere in pubblico dominio
Per fortuna il diritto d’autore non è eterno; arriva un momento nella vita di un’opera creativa in cui scade il termine di tutela previsto dalla legge ed essa diventa appunto di pubblico dominio, ovvero diventa patrimonio dell’umanità e nessuno può chiedervi royalties per il suo sfruttamento.
È il caso comune della musica classica o della musica popolare. E su questo punto di rimanda al testo della lettera che nel 2006 la Direzione Generale SIAE ha diramato alle sue sedi periferiche, relativamente all’abolizione del cosiddetto “diritto demaniale” (vedi testo del comunicato).
Si segnala anche il testo dell’accordo tra UNCALM (Unione Nazionale Circoli e Associazioni Liriche e Musicali) e SIAE, nel quale sono dettagliati chiaramente i casi in cui non è obbligatorio chiedere il permesso SIAE.
E sempre nello stesso articolo si trovano due utilissimi modelli di lettera-autocertificazione ad uso degli organizzatori di eventi.
Caso 2: opere con licenze libere
Prima che i diritti d’autore giungano alla loro scadenza naturale, gli autori possono decidere di rilasciare le proprie opere con licenze che ne consentano il libero utilizzo e la libera diffusione. Ci sono varie licenze che possono svolgere questa funzione e le più conosciute sono le licenze Creative Commons (per chi non conoscesse ancora questo mondo, consiglio la visione di questo ottimo filmato divulgativo).
In questo caso, i diritti non sono scaduti, ma l’autore ha comunque deciso di non demandare la loro tutela alla SIAE (o ad altro ente equivalente); ha preferito “autogestire” i suoi diritti, applicando all’opera una di quelle licenze.
Anche in questo caso (ovviamente dimostrando la presenza di tali licenze), la SIAE non deve pretendere alcunché.
Attualmente non sono ancora disponibili solidi modelli di lettera-autocertificazione per questa fattispecie, ma nelle prossime settimane verrà pubblicato un apposito vademecum rilasciato da Creative Commons Italia.
Il database delle opere SIAE
Ma con tutta la musica che viene prodotta massivamente, come faccio a sapere se una determinata opera è sotto tutela/gestione SIAE o meno?
Dal 15 settembre 2008 la SIAE ha reso accessibile a tutti, direttamente sul proprio sito web, l’archivio di Opere Musicali italiane e straniere da essa tutelate e gestite; ecco il link: http://operemusicali.siae.it/OpereMusicali/start.do?language=it. Se avete dubbi sullo status dei diritti di un’opera musicale, potete quindi fare una verifica voi stessi.
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Articolo sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0.
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