Imposta di registro per i contratti di locazione: nel caso in cui, nella dichiarazione dei redditi, il canone di affitto non corrisponda a quello effettivo, le sanzioni amministrative previste per l’omessa e per l’infedele dichiarazione si applicano in misura raddoppiata.
Quali sanzioni si applicano al padrone di casa (il locatore) nel caso in cui, nella dichiarazione dei redditi, non indichi il canone di locazione da questi percepito per aver dato in affitto un proprio immobile oppure lo indichi, ma in misura inferiore a quella effettivamente percepita?
Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le sanzioni per le violazioni relative all’imposta di registro applicabile ai contratti di locazione.
La sanzione per la registrazione
La sanzione va dal 120% al 240% dell’importo evaso nel caso di:
– omessa registrazione del contratto di locazione
– registrazione per un importo inferiore da quello effettivamente pattuito
– registrazione tardiva con ritardo di oltre 30 giorni
La sanzione scende dal 60% al 120% (con un importo minimo di 200 euro) nel caso di:
– registrazione tardiva con ritardo non superiore a 30 giorni.
Il ravvedimento operoso
Il locatore può sanare le violazioni commesse in materia di imposta di registro usufruendo di uno “sconto” che aumenta al diminuire del ritardo con cui si versa l’imposta: si tratta del cosiddetto ravvedimento operoso.
RITARDO |
RIDUZIONE |
SANZIONE EFFETTIVA |
Registrazione tardiva della locazione |
||
Entro 30 giorni | 1/10 del 60% | 6% con minimo di 20 euro |
Dal 31° al 90° giorno | 1/10 del 120% | 12% |
Oltre il 90° giorno | 1/8 del 120% | 15% |
Oltre un anno ed entro 2 anni | 1/7 del 120% | 17,14% |
Oltre due anni | 1/6 del 120% | 20% |
Dopo la constatazione con Pvc | 1/5 del 120% | 24% |
I versamenti dell’imposta
Se invece il contratto viene registrato regolarmente, con indicazione del canone effettivamente percepito, ma l’imposta poi non viene pagata o viene pagata in ritardo (e quindi nei casi di annualità successive alla prima, risoluzioni, proroghe e cessioni dei contratti di locazione) la sanzione è del 30%. La sanzione viene ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e a un 1/15 per ciascun giorno per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.
RITARDO |
RIDUZIONE |
SANZIONE EFFETTIVA |
Tardivo versamento dell’imposta di registro |
||
Dal 1° al 14° giorno | 1/15 di 1/10 del 15% per ogni giorno | 0,1% per ogni giorno |
Dal 15° al 30° giorno | 1/10 del 15% | 1,50% |
Dal 31° al 90° giorno | 1/9 del 15% | 1,67% |
Oltre il 90° giorno entro 1 anno | 1/8 del 30% | 3,75% |
Oltre 1 anno ed entro 2 anni | 1/7 del 30% | 4,29% |
Oltre 2 anni | 1/6 del 30% | 5% |
Dopo la constatazione con pvc | 1/5 del 30% | 6% |
[1] Dlgs 158/2015 che ha modificato il Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986).
Autore immagine: 123rf com
Fonte: laleggepertutti.it
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