di Orazio Fergnani
QUI il testo integrale della Querela
LO SCENARIO
Denuncia di atti gravissimi messi in atto dalle più alte cariche dello Stato, dai “grands commis” dagli alti funzionari dello Stato in danno dell’erario e all’economia del Paese nel corso di alcuni decenni scaturente nella perdita delle sicurezze giuridiche che garantivano le proprietà dello Stato; tutte indefessamente e gradualmente abrogate da leggi ordinarie palesemente incostituzionali, rese operative e valide dalla censurabile inazione della Corte dei Conti (oltre che di altri apparati dello Stato), sul cui comportamento dovrebbe indagare la Magistratura Ordinaria e contabile a seguito dei fatti che con la presente si intende denunciare.
Ai sensi del: R.D. 1214\1934; d.l. 453\1993 convertito nella legge 19\1994; legge 20\1994, ed altro:
L’ESPOSTO
A codesta Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale, quale Ordine Magistrale autonomo e indipendente da ogni altro potere, a cui l’art. 103 co. 2 e l’art. 104 co. 2 della Costituzione attribuisce competenza esclusiva nelle materie di contabilità pubblica,
– i fatti e i comportamenti appresso rappresentati, che hanno determinato come conseguenza gravissimi danni all’Erario, fatti e comportamenti messi in atto dagli attuali Dirigenti Generali dell’Amministrazione Finanziaria in aperta violazione dei “criteri e principi“ enunciati dall’art. 54 e 97 della Costituzione, così come recepiti dall’art.1 e dall’art.5 primo comma del dlgs 165\01 dove l’art. 5 prevede :
che “le Pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa dei pubblici uffici, assicurando l’attuazione dei “principi“ enunciati dall’art. 2 co.1 dello stesso decreto (dlgs 165\01) nella esclusiva rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”
– che i “criteri di organizzazione” enunciati dall’art 2 co.1 bis del dlgs 165\01 sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali , e dove l’art. 2 co. 1 bis e’ stato introdotto dall’art. 176 del dlgs 196\2003 sulla tutela dei dati personali.
Infatti (se è vero quanto sancito da determinazioni, sentenze, decisioni, di Corte dei Conti, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Tar del Lazio, ndr.) allora è altrettanto vero che ci troviamo di fronte al peggiore e più devastante “danno all’erario“ che si sia realizzato nella Storia della nostra “Repubblica”, una vera è propria rapina dello “Stato”, danno che ha avuto ripercussioni talmente gravi sull’economia del nostro Paese, che le conseguenze più evidenti sono la perdita dei posti di lavoro e la conseguente riduzione delle “capacita d’acquisto delle famiglie italiane”.
LA TRUFFA
Gli Italiani si trovano oggi costretti a restituire un “debito pubblico” (tutto da dimostrare) che è cresciuto a dismisura in questi ultimi venti anni nonostante che contemporaneamente si sia proceduto alla vendita di un patrimonio immobiliare dello Stato (Demanio) di valore inestimabile, compresa la vendita\alienazione\ valorizzazione\privatizzazione dell’Industria di Stato, e del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali.
“Debito pubblico” che, oltre a tutti i motivi di vario ordine già denunciati in altre occasioni, ai sensi della legge 432\1993 in quanto il ricavato della suddetta vendita (meglio più precisamente chiamarla svendita, o meglio ancora “regalia”) avrebbe dovuto venire “prioritariamente destinato” all’estinzione del suddetto “debito pubblico“ tramite l’ammortamento dei Titoli di Stato.
Tuttavia così non è stato, e le cause sono riconducibili esclusivamente alla violazione delle norme sulla Contabilità di Stato, la cui giurisdizione è demandata dall’art. 103 della Costituzione alla competenza della Corte dei Conti.
Infatti dopo la soppressione delle Intendenze di Finanza, nessuna pubblica amministrazione ha vigilato perchè si desse attuazione alla legge 432\1993 che aveva istituito il Fondo di ammortamento dei Titoli di Stato, fondo a cui dovevano affluire i proventi delle privatizzazione\dismissioni\vendita\alienazione\ valorizzazione dei beni immobili dello Stato, dell’Industria di Stato, compresa la vendita del patrimonio immobiliare “indisponibile”degli Enti Previdenziali, patrimonio immenso che invece è stato dismesso\ venduto\regalato in deroga alle norme sulla contabilità di stato, ossia in deroga al principio sancito dall’art. 25 co. 2° della Costituzione e dall’art.11 delle preleggi approvate con r.d. 262 del 16 marzo 1942 e dal dpr 1092\1985, dove si prevede che la legge non può disporre che per l’avvenire, essa non deve avere mai effetto retroattivo.
LE SVENDITE
Invece il suddetto patrimonio è stato alienato\ dismesso\ privatizzato “attraverso norme ordinarie che – con effetto retroattivo – hanno disposto deroghe a norme speciali” violando l’art. 42 e 43 della Costituzione nonché l’art.834 del codice civile, articolo posto a garanzia e tutela del principio ermeneutico che recita “lex posteriori generalis non derogat priori speciali” e senza la preventiva e indispensabile – SDEMANIALIZZAZIONE – istituto giuridico che ai sensi dell’art. 829 del codice civile “deve essere dichiarato dall’Autorità Amministrativa” un tempo affidato alla competenza esclusiva degli Intendenti di Finanza, anch’essi sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi art.1 r.d. 185\1933, dell’art. 52 del r.d.1214\1934, r.d.454\1909 art.35 legge1089\1939, dpr 72\1955, che controllava se l’attività di gestione dei beni del demanio fosse conforme a quanto previsto dalle norme sulla contabilità di Stato, e dove il r.d.454\1909 (art.16, 21,22,23) prevedeva che in caso di alienazione del patrimonio “disponibile” i dirigenti delle Intendenze di Finanza dovessero verificare la regolarità della stima e dei dati trasmessi dagli Uffici Tecnici di Finanza, la validità e coerenza dei documenti trasmessi e la regolarità di tutte le fasi dell’Asta Pubblica.
La legge 1095\1935 e la legge 2207\1939 prevedevano inoltre che a maggiore garanzia, per la vendita del suddetto patrimonio (solo quello “disponibile”) fosse necessaria oltre che la firma dell’Intendente di Finanza, anche di quella del Prefetto, nonchè del preventivo parere favorevole dell’Autorità Militare più elevata in grado, presente sul territorio.
Invece attraverso una “finzione giuridica“ illecita ed illegittima i suddetti beni dello Stato sono stati trasferiti e posti nella disponibilità di Società private di gestione di fondi immobiliari, appositamente costituite attraverso l’apporto di beni immobili dello Stato, ossia di Società private, che non potevano venire controllate “neanche indirettamente” dagli Enti dello Stato conferenti il loro patrimonio.
Inoltre, ai sensi legge 662\96 come modificata dal d.l. 79\97 convertito nella legge 140\97, dalla legge 448\98 successivamente modificata dalla legge 488\1999, – l’art. 19 della legge 448\98 ha previsto che il Ministro delle Finanze (figura politica) potesse vendere a delle società per azioni anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, che la valutazione sul valore dei beni…. compresi quelli di interesse storico e artistico potesse venire affidata a uno o più consulenti finanziari o immobiliari italiani o stranieri, scelti in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, e quindi delle norme sulla trascrizione, iscrizione annotazione sui pubblici registri previste dal dpr 635\1972.
NORME, TUTTE, PALESEMENTE INCOSTITUZIONALI EMANATE IN APERTA VIOLAZIONE DEL CONCETTO DI PUBBLICO SERVIZIO E DELL’INTERESSE GENERALE” DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ART. 822 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE!
L’ESPROPRIO DEI RUOLI
Infatti contravvenendo ai “principi“ sanciti dall’art. 54 co.2 e dall’art. 97 della Costituzione, con il d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 e con legge 662\96 art. 3 comma 111 (che riscrive l’art.14 bis della legge 86\94, originariamente introdotto dall’art.14 bis del d.l. 406\95 convertito nella legge 503\95) sono stati trasferiti in capo ad uomini politici (Ministro Tesoro e Finanze) le competenze degli Intendenti di Finanza custodi e tutori esclusivi degli interessi vitali dello Stato, Intendenti di finanza che erano gli unici Dirigenti Generali posti ai vertici del Ministero delle Finanze, le cui competenze erano state individuate anche nelle seguenti norme sulla Contabilità di Stato :
– il R.D. 2440\23;il R.D. 94\1923; il R.D. 827\1924; il R.D. 185\1933 ( art. 1,78,79,80); il R.D. 1214\1934; la legge 468\78; la legge 362\88.-
Intendenti di Finanza che esercitavano il controllo anche sul corretto andamento di tutti gli altri uffici finanziari ai sensi del R.D.185\1933 ( art.1,78,79,80) e del dpr 72\1955, compresi gli uffici a cui venivano demandate le attività di riscossione dei tributi, tra cui erano comprese anche le attività demandate agli “agenti di riscossione”attualmente in capo ad Equitalia S.p.a. il cui attuale Direttore Befera agisce da Controllato e Controllore in quanto riveste contemporaneamente la doppia carica di Direttore anche dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, in aperta violazione dei controlli sulla riscossione previsti dall’art. 5 del dlgs 112\99.
IL TORCHIO FISCALE
– Invece non sono state demandate ad Equitalia S.p.a (e a nessun altro) le competenze esercitate un tempo dalle Intendenze di Finanza ai sensi dell’art.19 del dpr 602\1973 (testo storico) che affidava alla esclusiva competenza degli Intendenti di Finanza “la prolungata rateazione dei debiti di imposta per la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali, e al fine di assicurare il proseguimento delle attività produttive tenuto conto della localizzazione delle imprese”
– nonchè quanto previsto dall’art.16 della legge 408\90, che attribuiva all’Intendente di Finanza il potere di definire le controversie sulle pene pecuniarie, nonchè il potere esclusivo in tema di riscossione coattiva, compresa la sospensione – sine die – della riscossione con provvedimento motivato emanato in via definitiva.
Che il debito pubblico degli Italiani non dovrebbe più esistere (in quanto già pagato) (ma soprattutto non avrebbe proprio dovuto nascere in quanto mostruosamente ed illegittimamente concepito.. n.d.r.) ce lo spiega l’ex Ministro del Tesoro Emilio Barucci nel suo libro intitolato
“LE PRIVATIZZAZIONI IN ITALIA” editore Carocci 1° edizione gennaio 2007 (che offre la sua versione su quanto deciso nel giugno del 1992 a bordo del panfilo “Britannia “, ndr)
…..Omissis …..
E facendo riferimento alla cifra di 6.000 miliardi di lire come risorse da reperire tramite privatizzazioni, la Commissione Scognamiglio nominata dal Ministro del Tesoro Guido Carli, riteneva che tale cifra potesse essere raggiunta cedendo tra il 20% e il 30% del capitale delle società : ENEL, ENI, IMI, CREDIOP, società che comunque dovevano rimanere in mano pubblica,” …Omissis …. in quanto nel 1992, tramite una errata e “dolosa” interpretazione del dpr 44\90,“sono stati decapitati i Vertici Dirigenziali del Ministero delle Finanze, del Ministero del Tesoro e delle Ragionerie dello Stato (centrale, regionale e provinciale), decapitazione che si è realizzata con la loro retrocessione dai ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata dal dpr 748\72,
“ai Ruoli Impiegatizi“ disciplinati dalla legge 312\80 i cui profili professionali sono stati individuati con dpr 1219\84 e con dpr 44\90, retrocessione in carriera illecita e illegittima in quanto effettuata in carriera diversa e inferiore rispetto a quella nella quale erano stati originariamente assunti e inquadrati in ruolo i Dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria.
LA DECAPITAZIONE DELLA P.A.
– Appare evidente che di conseguenza, con la decapitazione dei vertici (Dirigenti) del Ministero del Tesoro e del Ministero delle Finanze e della Ragioneria dello Stato sono venuti cadere i :
controlli sulla gestione della “Spesa Pubblica” previsti dall’art. 81 e 103 co. 2° della Costituzione, dove si prevede che il bilancio dello Stato è regolato dalle norme speciali sulla contabilità di Stato, – e che la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
Si tratta delle norme speciali che ai sensi del R.D. 2440\23 e del R.D. 827\1924 avevano affidato i suddetti controlli ai Dirigenti delle Intendenze di Finanza, ai Dirigenti del Ministero del Tesoro, ai Dirigenti delle Ragionerie dello Stato e la giurisdizione sulle violazioni, ai Magistrati della Corte dei Conti.
Controlli posti a garanzia dell’adempimento anche dei principi posti dalla Costituzione agli artt.54, 81 e 97, controlli affidati ai Dirigenti dello Stato, ossia a coloro che erano stati assunti tramite pubblico concorso nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata una prima volta dal dpr 748\72 e una seconda volta dal dlgs 29\93, Dirigenti le cui competenze, ruolo e funzioni risultano tutt’ora disciplinate dal dlgs 165\01 che li individua in combinato disposto, tra i seguenti art. 97 e 54 co. 2 Costituzione; art. 5 co. 1 dlgs 165\01; art. 2 co.1 e co. 1 bis) dlgs 165\01; art.16 co. 1 e co. 4 dlgs 165\01; art. 4 co. 2 e co. 3 dlgs 165\0, dove si prevede che : …… Omissis …. I compiti e i poteri dei dirigenti vengono individuati dall’art. 16 (dlgs 165\01) dove si prevede che “nell’ambito di quanto previsto dall’art. 4 co. 2(dlgs 165\01), solo i dirigenti preposti al vertice degli uffici dirigenziali possono adottare e sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, ….. Omissis …. (peraltro)
La Corte Costituzionale con la Sentenza 351\2008 ha voluto ribadire come la neutralità, l’imparzialità, la legalità, il buon andamento sono presìdi da conservare nell’interesse dei cittadini che altrimenti non sarebbero uguali di fronte alla legge in termini di servizi, regole, diritti e doveri, che la funzione pubblica è un valore in sè, è un presidio democratico contro possibili arbitri e ingiustizie del potere, è un’argine all’egoismo dei singoli e delle maggioranze politiche.
Avere ai vertici delle Pubbliche Amministrazioni Dirigenti di carriera, assunti tramite pubblici concorsi, anzichè di nominati, non solo consente ai dirigenti di affermare autonomi poteri, ma permette loro di mettersi al servizio dei reali interessi della gente, di essere custodi di valori condivisi, di fare argine alle sempre possibili prepotenze di Singoli, di Gruppi Organizzati o di Poteri Forti.
In tal senso si è espresso anche il Tar del Lazio con sentenza n.6884 del 1° agosto 2011 che ci ha svelato un importante segreto di Stato, infatti ha dichiarato illeciti e illegittimi gli ottocento incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati invece dei veri Dirigenti delle Agenzie delle Entrate sparse nelle varie sedi d’Italia.
Pertanto se è vero che su un organico di 1.200 dirigenti solo 400 posti risultano coperti da dirigenti abilitati (ossia assunti tramite regolare concorso) e gli atri 800 incarichi sono stati conferiti a dei “nominati“…. Omissis …. tenuto conto poi che:
La Corte dei Conti sezione di controllo sugli enti con determinazione n. 31\2008 nell’adunanza del 28 marzo 2008 e n. 43\2010 nell’adunanza dell’11 maggio 2010 e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) con sentenza n. 03812\2012 depositata in segreteria il 27.06.2012, hanno precisano che ….. Omissis …
GLI ABUSI DI EQUITALIA
(anche Equitalia) in quanto concessionario di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 45 del dlgs 112\99, deve utilizzare per tutte le incombenze esclusivamente personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia attraverso i Dirigenti della Pubblica Amministrazione, compreso il personale che effettua la notificazione degli atti della riscossione, ossia i “messi notificatori“ che devono essere abilitati alla professione ai sensi dell’art. 12 e 13 del dlgs 59\2012 che ha recepito la normativa comunitaria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la succitata sentenza n. 03812\2012 della IV sezione, depositata in segreteria il 27.06.2012, ha fatto di più:
– ha precisato che tutto il personale utilizzato per le incombenze della riscossione deve essere incardinato nella Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 co. 2 del dlgs 165\01.
Il Consiglio di Stato, nel richiamare le previsioni di cui all’articolo 1 del dlgs 165\01, sta confermando quanto previsto dall’art. 42 del dpr 600\73 dove si prevede che anche la sottoscrizione dei ruoli da trasmettere ad Equitalia per la riscossione devono venire sottoscritti esclusivamente dai Dirigenti, dal momento che solo ai Dirigenti compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, come sancito dall’art. 16 co. 1 e dall’art. 4 co. 2 del dlgs 165\01 e dove l’art.1 che al co. 3 dello stesso decreto precisa che : “le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, principi costituzionali desumibili anche dall’art. 2 della legge 421\92 e dall’art. 11 co.4 della legge 59\97.
Invece come ci ha svelato il tar del Lazio con sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011, la trasmissione dei ruoli ad Equitalia per la loro riscossione, prerogativa un tempo affidata alla competenza esclusiva degli Intendenti di Finanza, ossia alla più elevata “Carica” della Pubblica Amministrazione al pari del Prefetti e degli Ambasciatori, in questi ultimi dieci anni e’ stata effettuata da semplici impiegati, spesso privi del diploma di laurea, pertanto appare evidente che tutte le cartelle esattoriali notificate dagli agenti della riscossione e da Equitalia S.p.a. in questi ultimi dieci anni potrebbero venire annullate:
1) per la mancata sottoscrizione dei “Ruoli” (trasmessi ad Equitalia ) da parte di un dirigente Abilitato, ossia assunto tramite pubblico concorso nei Ruoli Dirigenziali della P.A.
2) per la notifica della cartella esattoriale effettuata da chi non aveva l’abilitazione ad esercitare La funzione del “messo notificatore” con conseguente gravissimo danno all’Erario per i mancati introiti dovuti alla irresponsabile comportamento dei Dirigenti posti al vertice del Ministero dell’Economia e Finanze, che hanno agito nell’illegalita condivisa e diffusa.
…. Omissis ….
LO SCIPPO
Da allora costoro – gli scippatori – hanno costituto una vera e propria “organizzazione illegale” che si è impadronita dei vertici del Ministero dell’Economia e Finanze, e tra questi sono compresi i vertici di Equitalia, che si accanisce contro i più deboli e proteggere invece i grandi evasori fiscali .
I loro comportamenti illeciti e illegittimi, sono stato stigmatizzati anche dal Tar del Lazio nella sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1.200 dirigenti, 800 incarichi di funzione sono stati conferiti “a nominati”, ossia a semplici impiegati invece di veri dirigenti, che risultano tuttora assurdamente inquadrati ancora nella nona qualifica funzionale e successive modifiche peggiorative.
Ma allora ci chiediamo a quale personale si rivolgeva il legislatore quando ha emanato l’art. 10 della legge 358\91 con la quale si modificavano le qualifiche dei dirigenti individuate nella tabella VI allegata al dpr 748\72 che identificava le qualifiche dei dirigenti dei vari uffici dell’amministrazione Finanziaria ?
Era ovvio che si rivolgeva ai Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, dirigenti che una organizzazione criminale sovranazionale ha voluto decapitare – con il loro collocamento nella IX qualifica funzionale – .
Perchè se non fossero stati estromessi dal loro ruolo e dalle loro funzioni dirigenziali (ruolo e funzioni conferite al momento della loro assunzione in servizio contestualmente all’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso da parte del Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\75) i veri dirigenti delle ex Intendenze di Finanza, avrebbero certamente impedito le seguenti gravissime illegalità perpetrate ai danni delle casse dello Stato e quindi a danno del popolo Italiano :
la svendita del demanio, del patrimonio dello Stato e quello degli Enti Previdenziali il mancato introito del ricavato della vendita per l’abbattimento del debito pubblico:
l’annullamento delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia negli ultimi anni
Il gravissimo danno al prestigio l’onore e all’immagine dello Stato e del suo Ministero dell’Economia e Finanze .
DANNI DOLOSI
Danni che potevano venire facilmente evitati se non fossero stati “ Dolosamente decapitati “ i vertici dei Ministeri delle Finanze, del Tesoro e delle Ragionerie dello Stato i cui Dirigenti avrebbero potuto rammentare ai rispettivi Ministri quanto gli studenti di Giurisprudenza apprendono alla 1° lezione del 1° anno, ossia quanto previsto all’art. 11 delle “disposizioni sulla legge in generale“ approvate con R.D. 262\1942 dove si prevede che: “La legge non dispone che per l’avvenire, e che essa non ha effetto retroattivo” Regola\principio ripetutamente ribadito dalla (Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione), ndr, omissis).
Per quanto sopra esposto si chiede che codesta Corte dei Conti voglia accertare la verità dei fatti come sopra documentati, e:
Voglia attivarsi affinchè la Corte Costituzionale si pronunci sulla violazione dei principi costituzionali da parte di “Leggi Ordinarie“ che hanno modificato “leggi speciali” quali: l’art.14 del dlgs 279\97 che in combinato disposto con l’art. 1 del dlgs 173\03 ha modificato l’art. 822 del codice civile, abolendo la distinzione giuridica tra: Patrimonio Disponibile e Patrimonio Indisponibile dello Stato, “distinzione giuridica“ legata indissolubilmente alle Guarentigie Costituzionali e alle molteplici norme “Speciali” sulla Contabilita di Stato, del Provveditorato Generale dello Stato, e del codice civile art. 822 e seguenti, nonchè l’incostituzionalità della legge 448\98 dove si prevede che possa venire venduto\dismesso\alienato l’ immenso patrimonio storico artistico archeologico dello Stato Italiano, patrimonio che tutto il mondo ci ha sempre invidiato, compresi i beni vincolati dalla legge 1098\1939 con le modalità di vendita equiparate a quelle concesse ai privati dall’art.24 della legge 488\99, dove si prevede che l’acquirente possa venire identificato attraverso una procedura competitiva, in colui che è disposto ad acquistare l’intero complesso dei beni identificati col termine “Cose di Antichità”.
Che vengano dichiarate nulle ab origine tutte le “Dismissioni“ del patrimonio dello Stato effettuate ai sensi dei “poteri speciali“ che il d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 ha conferito ai Politici (Ministro del Tesoro e Ministro delle Finanze) anziché ai Dirigenti della Pubblica Amministrazione posti nella posizione di vertice equivalente ed equiparata a quella un tempo ricoperta dagli Intendenti di Finanza ai sensi del r.d. 185\1933 e del dpr 72\1955, poteri che erano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 103 comma 2° della Costituzione.
La suddetta richiesta di annullamento è suffragata dal fatto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 26 marzo 2009, causa C – 326107 ha condannato l’Italia per i “poteri speciali” che sono stati conferiti al Ministro del Tesoro e delle Finanze, in quanto i suddetti “Poteri Speciali“ si pongono in contrasto con i principi dettati dalla normativa comunitaria, di cui all’art.260 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
in particolare l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 e 56 del Trattato CE. , e che a seguito della “condanna“ l’Italia ha dovuto emanare il DPCM 20 maggio 2010 con il quale è stato abrogato l’art. 2 del d.l. 332\1994 convertito nella legge 474\94, che conferiva “poteri speciali” ai politici (Ministro del Tesoro e ministro delle Finanze).
Pertanto in conseguenza della suddetta abrogazione, risultano abrogate anche le privatizzazioni effettuate dall’autorità politica – tramite poteri speciali – anzichè dall’autorità amministrativa, come previsto dall’art. 829 del codice civile dove si prevede che un bene del demanio pubblico per poter essere venduto (in quanto ritenuto non più rispondente alle esigenze della collettività) deve transitare\passare dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, e che la suddetta modificazione giuridica deve essere dichiarata da una autorità amministrativa, distinzione giuridica prevista dall’art. 826 del codice civile, articolo nel quale vengono elencati i beni facenti parte del patrimonio disponibile ed i beni facenti parte del patrimonio indisponibile, distinzione giuridica che sarebbe venuta meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del dlgs 279\97 e dell’art. 1 del dlgs 173\03 ( legge ordinaria ) che ha modificato l’art. 822 e 826 del codice civile, che ha consentito la “vendita” e il successivo riaffitto a prezzi esorbitanti dallo stesso acquirente persino degli immobili che un tempo erano destinati ad accogliere le sedi delle Intendenze di Finanza e della Guardia di Finanza, svendite e riaffitti su cui tuttora indaga la Procura della Repubblica di Cagliari e Oristano in quanto gli acquirenti risultano appartenere a famiglie camorristiche cui ancora si indaga.
Modifica del codice civile di cui deve venire dichiarata l’incostituzionalità, dal momento che la suddetta distinzione giuridica (disponibile\indisponibile) era contemplata non solo dall’art. 822 e 826 del codice civile, ma era regolata anche dalle norme speciali sulla contabilità di Stato, modifica (del codice civile) effettuata pertanto in violazione del principio ermeneutico che recita: “lex posteriori generalis non derogat priori speciali “.
Per i suddetti motivi e a seguito dell’emanazione del DPCM 20 maggio 2010 con il quale è stato abrogato l’art. 2 del d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94, e di conseguenza anche l’art. 4 comma 227 e comma 320 della legge 350\2003).
Sempre, e di conseguenza dovrebbero risultare abrogati anche i seguenti DPCM: DPCM 5 ottobre 1995; DPCM 21/03/1997; DPCM 17/09/1999; DPCM 28/09/1999; DPCM 23/03/2006.
Con i quali si è proceduto alla privatizzazione (tramite poteri speciali) delle società del gruppo ENI Spa, del gruppo STET (STET Spa, telecom italia spa) società del gruppo Enel (Enel spa, Enel distribuzione spa, Enel produzione spa, società del gruppo Finmeccanica spa, e società del gruppo Snam rete Gas spa, anche l’art.4 comma 227 e 320 della legge 350\2003
E, sempre di conseguenza, con la soppressione dell’art.2 del d.l.332\ 94. convertito nella legge 474\94 da parte del DPCM 20 maggio 2010) dovrebbe venire richiesta abrogazione per l’Incostituzionalità dell’art. 3 comma 111 della legge 662\1996 che riscrive l’art. 14 bis della legge 86\94 , articolo (14 bis) introdotto dal d.l. 406\95 convertito dalla legge 503\95 dove si prevede che il Ministro del Tesoro (uomo politico e non Dirigente dello Stato) in base ai “poteri speciali” conferiti dal d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 è autorizzato a vendere a società private di gestione il patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali, con modalità di vendita in uso nei mercati finanziari individuando senza regole gli acquirenti tra “ soggetti che dimostrino idonea capacità imprenditoriale” oppure a società private di gestione che “non possono venire controllate neanche indirettamente dagli Enti Previdenziali conferenti il patrimonio immobiliare.
RISARCIMENTO
Che voglia condannare il dott. Befera al risarcimento dei gravissimi danni Causati all’erario nella sua condotta tenuta nella doppia veste di Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e di Direttore Generale di Equitalia S.p.a.
E per aver autorizzato dei semplici impiegati, anziché i dirigenti inquadrati nella IX qualifica funzionale in servizio nell’Agenzia delle Entrate, alla sottoscrizione degli atti di accertamento e di iscrizione a ruolo da trasmettere ad Equitalia spa per la riscossione;
per aver autorizzato Equitalia spa alla notifica degli atti di accertamento e riscossione da parte di personale (messi notificatori) privi del prescritto titolo abilitante;
Comportamenti che potrebbero causare la nullita di tutti gli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni, dal momento che è vietata la riemissione delle Cartelle Esattoriali già notificate in base al principio giuridico “Ne Bis In Idem“.
Comportamenti che risultano comprovati :
1) dalla sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 e dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 377 del 9 dicembre 2007 dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti, ottocento incarichi di funzione dirigenziale sono stati conferiti a semplici impiegati anzichè ai dirigenti in servizio, dirigenti che seppure inquadrati nella IX qualifica funzionale, erano gli unici funzionari che in assenza del Dirigente Titolare, ai sensi dell’art. 20 del dpr 266\1987 potevano sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
2) Dalla Determinazione della Corte dei Conti sezione di Controllo sugli Enti n.31\2008 depositata il 28 marzo 2008 e dalla Determinazione n. 43\2010 depositata il 18.05.2010 si sancisce l’assoggettamento della gestione finanziaria di Equitalia Spa al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 259\58 art. 2 e 3, dove si precisa che la notifica degli atti emessi da Equitalia Spa deve essere effettuata da messi notificatori che abbiano i requisiti previsti dall’art. 12 e 13 del dlgs 59\2010 nonchè di quanto previsto dall’art 36 del d.l. 248\2007 convertito nella legge 31\2008 dove al comma 4 ter si prevede che “la cartella di pagamento” di cui all’art. 25 del dpr 602\1973 e successive modifiche deve contenere – a pena di nullità – l’indicazione del “Dirigente“ responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, e che la notifica degli atti da parte di Equitalia spa, può essere effettuata (dalla data di entrata in vigore della legge n.31\08) oltre che dai messi notificatori abilitati, anche tramite il sevizio postale con le modalità previste dall’art.7 della legge 890\1982 come integrato dall’art. 36 comma 2 quater e 2 quinquies del d.l. 248\07 convertito nella legge 31\2008.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile dall’esposizione dei fatti sopradescritti e scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale; e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
La querela/denuncia alla Procura della Repubblica è contro:
Tutti i Presidenti della Repubblica in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
Tutti i Presidenti del consiglio dei ministri in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
Tutti i Presidenti della Camera in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
Tutti i Presidenti della Senato in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
Tutti i Ministri del Tesoro in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
Tutti i Ministri delle finanze in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
Tutti gli ottocento Dirigenti Generali dello Stato in attività sottocitati a partire dall’inizio dei fatti;
Il sig.r Befera come Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Spa;
Tutti i Parlamentari che in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
Tutti i segretari dei partiti parlamentari in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
Tutti i Dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato in carica dall’inizio dei fatti denunciati;
E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati penali come da articoli:
Alto tradimento (art.90 Costituzione);
Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);
Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.);
Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
Associazione per delinquere (art.416 bis);
Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
Furto (art.624 c.p.);
Truffa (art.640 c.p.);
Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);
Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.
Attentato alla Costituzione: denunciati Napolitano, Monti e tutto il Parlamento
Italia Predata – Si chiama Paola Musu, è un avvocato e ha già ricevuto 12.000 approvazioni alla sua azione legale su Facebook.
È balzata agli onori delle cronache pochi giorni fa, quando ha denunciato per attentato alla Costituzione, associazione sovversiva, attentato contro i diritti del cittadino e cospirazione politica il presidente Napolitano, il presidente Monti, tutti i membri del Governo e l’intero Parlamento. Un’azione che, ovvio, non poteva non avere una eco di migliaia di consensi sul web.
Così Paola Musu è diventata il nuovo baluardo del popolo contro la casta. Anche Firmiamo.it, sito dedicato alle petizioni online, ha raccolto la denuncia/provocazione dell’avvocato Musu e a ieri ha raccolto quasi 7.000 firme a sostegno dell’azione legale contro Mario Monti, Giorgio Napolitano e l’intera classe politica italiana. Anche i movimenti antipartitocratici (5 Stelle di Grillo e non solo) hanno ripreso e riproposto il suo attacco mietendo il favore dei cittadini.
L’attuale sistema politico italiano, denunciato dall’avvocato, è il risultato di un’azione extraparlamentare ben chiara.
Come ha denunciato Paola Musu: è stata negata la sovranità ai cittadini.
Fonte: http://sovranidade.org/?p=3638