Polizza rc-auto: le clausole nulle che le assicurazioni stanno proponendo ai clienti possono essere annullate dal giudice.

Se il Parlamento ritarda l’approvazione del decreto competitività, ad applicare le future regole sono già le stesse assicurazioni (non fosse altro per quelle parti a loro convenienti): le compagnie stanno già proponendo, ai propri clienti, i nuovi contratti per le polizze rc-auto (l’assicurazione obbligatoria contro gli incidenti stradali) e la firma sulle condizioni generali che recepiscono le proposte di modifica legislativa: senonché si tratta spesso di clausole di dubbia legittimità (come vedremo a breve), volte a consentire sconti (irrisori) in cambio di rinunce a diritti costituzionali. Il consumatore ha diritto ad essere informato di quanto sta avvenendo e di ciò che potrebbe essergli sottoposto; ecco la ragione di questa pubblicazione, che prende le mosse peraltro dall’ottimo post pubblicato sul sito dell’avv. Michele Iapicca del foro di Cosenza.

Se rinunci al tuo carrozziere di fiducia…

La prima clausola – che le assicurazioni vorrebbero far passare come una agevolazione – è quella dell’obbligo, per l’assicurato, di far riparare la propria auto incidentata da una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa. In cambio di questo sacrificio, l’assicurazione si impegna a garantire uno “sconto” (che tuttavia non viene precisato); al contrario, se il cliente viola tale impegno e si rivolge al proprio carrozziere subisce una defalcazione di 80 euro dal risarcimento.

Ora, è bene farsi due conti e pensare a quali garanzie possano offrire le autofficine convenzionate con la compagnia, le quali, verosimilmente, per entrare nel circuito delle “fiduciarie”, dovranno applicare anche prezzi più bassi di quelli di mercato, con conseguente riduzione della qualità degli interventi e dei pezzi di ricambio utilizzati. Un controllo che sfuggirà completamente all’assicurato. Senza contare che molte aziende automobilistiche stabiliscono la perdita della garanzia se le riparazioni vengono eseguite da un’officina diversa da quelle “ufficiali” riconosciute dalla casa madre.

Se rinunci al tuo avvocato…

Ancora, l’assicurazione consente uno sconto del 3,5% del premio annuo (pochi spiccioli) per chi – recita testualmente la clausola – si impegna a non affidare la gestione del sinistro ad avvocati. In altre parole, l’assicurato, una volta avvenuto l’incidente stradale, non deve rivolgersi al proprio legale di fiducia perché curi la pratica del risarcimento del danno, inviando la diffida alla compagnia e sollecitando il pagamento dell’indennizzo; al contrario egli è tenuto a curare da sé tutta la procedura ed, eventualmente, a sottostare a quelle che sono le “argomentazioni dilatorie” dell’assicurazione.

A fronte dello sconto di 3,5 euro ogni 100 euro di polizza (per una media di circa 50 euro all’anno), l’assicurato però dovrà pagare una penale di 500 euro (da detrarsi dal risarcimento) qualora violi tale clausola. Come dire che, se l’assicurazione ritarda nel pagamento dell’indennizzo o accampa scuse di vario tipo e l’assicurato, per poter “sbloccare” la pratica fa scrivere dall’avvocato, subirà una riduzione dell’indennizzo.

Senonché, a nostro parere, una previsione di tal tipo, che comporta la rinuncia a un diritto costituzionale – quello alla difesa – si pone come in aperto contrasto con il codice del consumo. Si tratterebbe cioè di una clausola vessatoria (una di quelle, cioè, che comportano un netto squilibrio ai danni del cliente) che, pertanto, potrebbe essere dichiarata nulla dal giudice.

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Fonte: www.laleggepertutti.it

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