Ipoteca sulla prima casa inserita nel fondo patrimoniale: il mancato pagamento delle tasse divide i giudici.

Equitalia può ipotecare la casa nel fondo patrimoniale? Una domanda a cui, probabilmente, neanche gli stessi giudici sanno più rispondere con certezza. E questo perché gli andamenti della giurisprudenza, in tutti questi anni, sono stati particolarmente altalenanti. Si è passati, in particolare, da una prima fase in cui il fondo patrimoniale era considerato uno strumento che mettesse al sicuro, in gran parte dei casi, i beni immobili della famiglia, al progressivo sgretolamento di questo istituto. Del resto è anche vero che il fondo patrimoniale è un’alternativa più a basso costo rispetto a donazione e vendita degli immobili che, per questo, ha sempre attratto maggiormente i proprietari (leggi “Fondo patrimoniale: quale utilità?”).

Come funziona il fondo patrimoniale

Una volta costituito (è necessario il notaio), il fondo patrimoniale tutela da ipoteche e pignoramenti tutti gli immobili (case, terreni, ecc.), le auto, le moto e i titoli di credito appartenenti alla coppia sposata.

In ogni caso, entro cinque anni dalla sua costituzione, il fondo patrimoniale può essere revocato da qualsiasi creditore con l’intervento del giudice. Viene a tal fine esercitata la cosiddetta “azione revocatoria”, una causa in tribunale nella quale il creditore deve dimostrare che il proprietario dell’immobile inserito nel fondo patrimoniale non ha altri beni facilmente pignorabili. Insomma, se il fondo è stato costituito per frodare il creditore e sottrarre i beni all’esecuzione forzata, viene dichiarato inefficace.

Non è tutto. Anche dopo il decorso dei cinque anni, non tutti i creditori trovano l’ostacolo del fondo: quelli infatti sorti per debiti necessari al soddisfacimento dei bisogni della famiglia possono continuare a pignorare i beni del fondo, in qualsiasi momento, senza limiti di tempo dalla sua costituzione. Tutti gli altri creditori, invece, non possono farlo (se non, come detto, entro i cinque anni dalla sua costituzione): si tratta, cioè, dei debiti sorti per finalità era speculative o per altri scopi non connessi ai bisogni della famiglia (si pensi all’acquisto di un’auto di lusso o di una casa vacanze in multiproprietà).

Equitalia può ipotecare la casa inserita nel fondo patrimoniale?

Alla luce di quanto sinora detto, si comprende che la possibilità per Equitalia di iscrivere ipoteca (ed eventualmente pignorare) la casa inserita nel fondo patrimoniale dipende da un’unica circostanza: se il pagamento delle tasse – da cui appunto deriva il debito indicato nella cartella di pagamento – possa essere considerato rivolto al “soddisfacimento dei bisogni della famiglia”.

È chiaro, comunque, che non è la “tassa” in sé ad essere collegata alla famiglia, ma il presupposto di imposta cui la tassa stessa consegue. Ad esempio, se si parla di imposte sulla casa (IMU, ICI, TASI, ecc.), c’è di mezzo un bene che è strettamente necessario al soddisfacimento dell’esigenza della famiglia di avere un tetto e, quindi, Equitalia potrà procedere al pignoramento della casa benché inserita nel fondo.

Più dubbia invece è la questione quando si tratta di imposte sui redditi (Irpef) o collegate all’attività di lavoro (IVA, IRAP, ecc.).

Il contrasto in Cassazione

La Cassazione è altalenante sulle possibilità da riconoscere a Equitalia, in caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali, di iscrivere ipoteca sulla casa inserita nel fondo patrimoniale.

Preliminarmente ricordiamo che Equitalia può iscrivere ipoteca, anche sulla prima casa, solo se il proprio credito è superiore a 20.000 euro.

Equitalia può poi passare al pignoramento della casa a condizione che:

  • il proprio credito sia superiore a 120.000 euro
  • il debitore abbia più di un immobile intestato.

Al contrario, Equitalia non può avviare il pignoramento (ma può sicuramente iscrivervi ipoteca) sull’unico immobile di proprietà del debitore, purché adibito a residenza anagrafica, non di lusso e accatastato come civile abitazione.

Con una sentenza di questa mattina [1] la Cassazione ha detto che Equitalia può ipotecare la casa inserita nel fondo patrimoniale, in quanto il codice civile, proprio in tema di fondo, stabilisce esclusivamente il divieto di pignoramento e non anche di ipoteca. L’ipoteca infatti è cosa ben diversa dal pignoramento, essendo solo una misura volta a garantire al creditore un soddisfacimento privilegiato rispetto ad eventuali altri creditori qualora il bene venga venduto all’asta (il ricavato, infatti, andrà prima a vantaggio del creditore ipotecario). Ben si può ipotecare una casa senza mai pignorarla.

Insomma, secondo la sentenza odierna, l’ipoteca sui beni del fondo è sempre possibile in quanto essa ha solo natura di provvedimento cautelare essendo propedeutica a un’eventuale fase esecutiva, tutt’altro che certa. Il che vuol dire, in soldoni: ipoteca sì, pignoramento “forse” (dipende se il debito d’imposta è stato contratto per bisogni della famiglia).

Ciò che conta è che l’iscrizione di Equitalia non può essere qualificata come atto proprio dell’esecuzione, secondo quanto hanno stabilito le Sezioni unite. E dunque viene meno anche l’impignorabilità della casa.

[1] Cass. sent. n. 10794/16 del 25.05.16.

 

Autore immagine: Pixabay.com

Fonte: La legge per tutti

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