I deputati del Gruppo Misto – Partito Socialista Italiano (PSI) Pastorelli, Di Lello e Di Gioia, hanno presentato un emendamento al Decreto legge “Sbloccaitalia” attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, mirato a regolamentare l’attività di lobbying. La Commissione dovrà ora valutare l’ammissibilità dell’emendamento ai fini della votazione.
Il testo fa seguito ai recenti annunci, a loro volta anticipati da un disegno di legge oltre un anno fa, da parte dell’attuale Viceministro per le Infrastrutture Riccardo Nencini di regolamentare le lobby, tema di cui si è anche parlato in un convegno a Firenze sabato scorso.
Di seguito il testo dell’emendamento (in neretto alcuni aspetti di rilievo). Particolarmente interessante la parte relativa alla revolving door (comma 18) e quella sugli obblighi per i decisori pubblici.
ART. 43-bis
1. Il presente articolo disciplina l’attività di relazioni istituzionali finalizzata alla rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con l’obbligo di lealtà nei loro confronti.
2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali, e persegue le seguenti finalità:
a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
b) assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano tali processi;
c) agevolare l’individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
d) consentire l’acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
3. Ai fini della disciplina di cui al comma 1, si applicano le seguenti definizioni:
a) «portatori di interessi particolari»: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente, presso i decisori pubblici, interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto o ad avviare nuovi processi decisionali pubblici;
b) «decisori pubblici»: coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche. L’espressione comprende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari degli incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.?165, i membri del Parlamento, i collaboratori parlamentari e i consiglieri parlamentari;
c) «processi decisionali pubblici»: i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali;
d) «attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell’ambito dei processi decisionali e svolta professionalmente da persone, organizzazioni, associazioni, enti, imprese, movimenti o società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici. Non sono considerate attività di relazione: le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro; le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo stampa, radio e televisione; le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
4. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Struttura di missione per il monitoraggio della rappresentanza di interessi (di seguito denominata «Struttura di missione»). La Struttura di missione è composta da un comitato direttivo di quattro membri, composto da soggetti di comprovata esperienza professionale e accademica nel settore della rappresentanza degli interessi, della partecipazione democratica e della trasparenza delle istituzioni. Il comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente. Alla segreteria del comitato direttivo è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni.
5. La Struttura di missione di cui al comma 4 cura la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali pubblici ed esercita le seguenti funzioni:
a) tenuta e aggiornamento periodico del Registro dei portatori di interessi particolari, di cui all’articolo 5;
b) pubblicazione dei dati ricevuti dai portatori di interessi particolari nella sezione dedicata del proprio sito internet;
c) trasmissione ai decisori pubblici del Registro dei portatori di interessi particolari in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;
d) redazione e trasmissione al Parlamento, entro il 30 ottobre di ogni anno, di un rapporto sulla verifica dell’attività dei rappresentanti di interessi svolta nell’anno precedente. Il rapporto viene trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione;
e) gestione delle procedure telematiche di consultazione dei portatori di interessi particolari che intendono partecipare alle decisioni del Governo;
f) gestione del contraddittorio e assegnazione di sanzioni ai portatori di interessi particolari nei casi previsti dall’articolo 13.
6. La Struttura di missione di cui al comma 4 fa fronte alle competenze attribuite dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
7. È istituito, presso la Struttura di missione di cui al comma 4, il Registro dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».
8. I soggetti che intendono svolgere l’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici devono iscriversi nel Registro secondo le modalità di cui al comma 9.
9. I portatori di interessi particolari si iscrivono al Registro esclusivamente per via telematica, tramite un portale dedicato e accessibile dal sito internet della Struttura di missione.
10. Ai fini dell’iscrizione al Registro, il portatore di interessi particolari:
a) deve essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea e ivi residente;
b) deve aver compiuto il diciottesimo anno d’età;
c) deve essere in possesso di una laurea specialistica ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro;
d) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, l’economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
e) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
11. La Struttura di missione di cui al comma 4 verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 10 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrative.
12. I portatori di interessi particolari che intendono iscriversi al Registro devono comunicare i seguenti dati:
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del portatore o dei portatori di interessi particolari;
b) i dati identificativi del soggetto nell’interesse del quale è svolta attività di rappresentanza di interessi;
c) la categoria di interessi di riferimento e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell’attività di relazioni istituzionali;
d) le risorse economiche e umane di cui si dispone per lo svolgimento dell’attività di rappresentanza di interessi;
e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell’esattezza e chiarezza delle informazioni comunicate.
13. I dati di cui al comma 12 devono essere aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno a cura del soggetto iscritto.
14. All’atto dell’iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alla sezione riservata del sito internet della Struttura di missione attraverso cui si svolge la consultazione di cui al comma 29.
15. I portatori di interessi particolari iscritti al Registro devono impegnarsi per iscritto a rispettare il codice di cui al comma 16.
16. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Struttura di missione adotta un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazione istituzionale.
17. Il codice deontologico è pubblicato sul sito internet della Struttura di missione nell’ambito della sezione dedicata al Registro.
18. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), non possono iscriversi al Registro e non possono esercitare attività di rappresentanza di interessi particolari, durante il loro mandato o il loro incarico, e per i due anni successivi allo svolgimento del loro mandato o alla cessazione dell’incarico:
a) i decisori pubblici di cui al comma 3, lettera b);
b) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.?165;
c) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale estraneo alle stesse, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.?303;
d) i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e sono iscritti all’Associazione stampa parlamentare;
e) i dirigenti di partiti o movimenti politici.
19. Il portatore di interessi particolari iscritto nel Registro può:
a) presentare proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e documenti, anche per via telematica, al fine di perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici;
b) accedere alle strutture istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, previo rilascio di un apposito tesserino di riconoscimento, al fine di esercitare l’attività di rappresentanza di interessi, secondo le modalità definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) partecipare alle attività di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa ai sensi dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.?246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n.?170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.?82 dell’8 aprile 2009;
d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle Autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.
20. A decorrere dall’anno successivo a quello dell’iscrizione nel Registro, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, il portatore di interessi particolari, o il suo ente di appartenenza, trasmette alla Struttura di missione, esclusivamente per via telematica, una sintetica relazione concernente l’attività di rappresentanza degli interessi particolari svolta nel corso dell’anno precedente. La relazione contiene:
a) l’elenco delle attività di rappresentanza svolte nell’anno precedente;
b) l’elenco dei processi decisionali pubblici nell’ambito dei quali sono state svolte le predette attività;
c) l’indicazione delle risorse umane, strumentali ed economiche concretamente impiegate ai fini delle predette attività;
d) la segnalazione di eventuali criticità nei comportamenti dei decisori pubblici.
21. La Struttura di missione può richiedere agli iscritti al Registro, ove necessario, la trasmissione di informazioni e di dati integrativi rispetto alle informazioni di cui al comma 20. La Struttura di missione garantisce la pubblicità dei contenuti delle relazioni nella sezione dedicata del proprio sito internet.
22. I decisori pubblici rendono accessibili ai soggetti iscritti nel Registro le notizie relative ad iniziative normative del Governo, unitamente agli schemi di provvedimento che il Governo intende sottoporre all’esame del Consiglio dei ministri.
23. Per la finalità di cui al comma 22, all’articolo 55, comma 1, primo periodo, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.?82, la parola: «può» è sostituita dalla parola: «deve».
24. L’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle proposte di atti normativi d’iniziativa del Governo è subordinata alla presenza di un’adeguata relazione che rendiconti lo svolgimento delle consultazioni dei portatori di interessi particolari, salvo i casi di disegni di legge costituzionale, di atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, nonché di disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.
25. I regolamenti governativi e i decreti ministeriali in cui siano mancate o insufficienti, con riferimento all’oggetto trattato, le consultazioni dei soggetti iscritti nel Registro possono essere impugnati da chi vi abbia interesse presso il tribunale amministrativo competente.
26. Le relazioni illustrative dei disegni di legge d’iniziativa parlamentare rendono atto dell’eventuale coinvolgimento di portatori di interessi particolari in fase di elaborazione degli stessi nonché del loro coinvolgimento nella fase istruttoria.
27. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà indicate dal comma 19 secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
28. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell’ambito delle rispettive autonomie e attribuzioni costituzionali, garantiscono la corretta attuazione del presente articolo, provvedendo alle modifiche regolamentari, anche al fine di regolamentare l’accesso ai propri locali consentendolo ai portatori di interessi particolari iscritti al Registro.
29. L’amministrazione centrale proponente l’atto normativo comunica tempestivamente, per via telematica, l’apertura della consultazione ai soggetti iscritti nel Registro nonché alla Struttura di missione. La partecipazione alla consultazione avviene tramite accesso all’apposita sezione riservata del sito internet della Struttura di missione e mediante i codici identificativi personali consegnati al momento dell’iscrizione ai sensi del comma 9. La consultazione resta aperta almeno venti giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello schema di atto normativo. Tutti i soggetti iscritti nel Registro possono partecipare alla consultazione mediante l’invio di valutazioni circa lo schema di atto normativo comunicato. L’amministrazione proponente può audire, al fine di integrare gli esiti delle consultazioni, i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cui al secondo periodo, informandone la Struttura di missione. L’AIR, allegata allo schema di atto normativo, dà conto dei risultati della consultazione effettuata, indicando altresì le modalità seguite per l’espletamento della stessa e i soggetti consultati.
30. Il mancato rispetto delle modalità di partecipazione alla consultazione di cui al comma 29 ovvero il mancato o incompleto invio della relazione ai commi 20 e 21 sono sanzionati dalla Struttura di missione, previo contraddittorio con gli interessati e a seconda della gravità della condotta, mediante:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall’iscrizione nel Registro fino a un anno;
d) cancellazione dal Registro.
31. La violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico è punita con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.
32. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all’atto di iscrizione o nei successivi aggiornamenti, la falsità delle informazioni contenute nella relazione annuale o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
33. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 32 sono irrogate dalla Struttura di missione al termine di un procedimento in cui siano garantiti il contraddittorio, l’effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti.
34. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 30 è pubblicato sul sito internet della Struttura di missione e nella scheda del portatore di interessi particolari cui è stata comminata. E inoltre pubblicato per estratto entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
35. In caso di cancellazione, il portatore di interessi particolari non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima di due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
36. Le controversie relative all’applicazione dei commi da 30 a 35 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
37. La Struttura di missione ha facoltà di rilevare le eventuali condotte illecite da parte di soggetti che non sono iscritti al Registro ma esercitano attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici. In particolare la Struttura di missione può ammonire i responsabili e, in caso di reiterazione del reato, segnalare tali condotte all’autorità giudiziaria competente.
38. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle ipotesi di atti urgenti o coperti da segreto di Stato, ai fini delle consultazioni di amministrazioni o enti pubblici statali e territoriali, o all’attività di rappresentanza svolta nell’ambito di processi decisionali, che si concludono mediante protocolli d’intesa e altri strumenti di consultazione, da esponenti sindacali e imprenditoriali.
39. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Pastorelli, Di Lello, Di Gioia)