Da F r e e o n d a – R e v o l u t i o n

Bancarotta documentale: si verifica quando l’imprenditore abbia distrutto, sottratto o falsificato in tutto o in parte le scritture contabili (il banchiere è immune!) per recar danno ai creditori. Questa condotta impedisce di ricostruire il reale andamento dell’impresa, con pregiudizio dei creditori che saranno nell’impossibilità di individuare o accertare eventuali attività su cui soddisfare le proprie pretese.

Bancarotta cosiddetta impropria: si verifica quando i fatti descritti dagli artt. 216-217 della legge fallimentare (il Regio Decreto) sono compiuti da soggetti diversi dall’imprenditore, quali ad esempio amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società dichiarate fallite.

Bancarotta postfallimentare: si verifica quando l’imprenditore fallito sottrae alla massa attiva destinata alla liquidazione, dei beni che gli pervengano in ragione della propria attività. Questa specifica fattispecie di reato è configurata solo se l’entità di quanto viene sottratto al patrimonio fallimentare da parte del fallito supera ciò che è quantificato dal giudice (nella sentenza dichiarativa) come necessario per le esigenze di mantenimento della famiglia.

Bancarotta preferenziale: lede principalmente la “par condicio creditorum“, ossia proprio quella particolare forma concorsuale che il fallimento prevede a garanzia della totalità dei creditori. Si verifica quando l’imprenditore, prima o dopo la dichiarazione di insolvenza, agevoli un creditore con pregiudizio rispetto ad altri.

Il fallimento discende sempre da una sentenza dichiarativa a opera del tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale, e ha due funzioni: accertare l’insolvenza dell’imprenditore e fare in modo che le pretese dei creditori abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del debitore. La sentenza con cui viene dichiarato il fallimento è necessaria perché si configurino i reati di bancarotta. A seconda tuttavia che si versi in un caso di bancarotta prefallimentare o postfallimentare, tale sentenza acquisirà una qualificazione giuridica diversa nella ricostruzione della fattispecie di reato.

Mentre è chiaro che in caso di bancarotta postfallimentare tale sentenza sia un presupposto della condotta, è dibattuto se in caso di bancarotta prefallimentare si tratti di una condizione obbiettiva di punibilità o di un elemento del reato. Mentre la dottrina sostiene che essa sia una condizione di punibilità, la Cassazione la ritiene un elemento costitutivo.

La necessità di un curatore super partes è dovuta al rischio che l’imprenditore insolvente sottragga, anche in modo fraudolento, una quota o la totalità dei beni che residuano all’interno del patrimonio fallimentare destinato alla soddisfazione dei creditori, per mantenerne la proprietà o la disponibilità.

Questo rischio può però concretizzarsi anche precedentemente alla sentenza di fallimento, che è elemento costitutivo del reato, secondo la prevalente giurisprudenza. La bancarotta si può definire allora come una distrazione, che può essere dolosa o colposa, di tutti o parte dei beni del patrimonio, con ovvio pregiudizio delle ragioni dei creditori che rischiano di non riscuotere quanto loro dovuto. I reati di bancarotta si perfezionano comunque all’atto della pronuncia della sentenza, sebbene la condotta commissiva od omissiva si sia esaurita anteriormente.

Gli esempi giuridici dei codici civili o penali si rifanno sempre alla figura dell’imprenditore e casualmente mai a quella del banchiere!
Un imprenditore è una persona che istituisce e/o gestisce, in tutto o in parte assieme ad altri imprenditori, un’attività economica d’impresa assumendosi il cosiddetto rischio d’impresa. Chi conduce la rispettiva attività economica è anche detto “esercente”, sebbene questa dizione la si riserva per lo più ai commercianti.
Vergognosamente, il banchiere ricopre un ruolo molto più importante dell’imprenditore, però la sua figura non rientra nei canoni della giurisprudenza. Difatti se l’imprenditore è considerato una persona fisica e quindi un soggetto legalmente punibile, il termine banchiere giuridicamente non esiste ed è fantasticamente sostituito da Banca o attività bancaria!

Una banca è un istituto che esercita congiuntamente l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito. La banca svolge pertanto un’attività di intermediazione finanziaria.

Per farla breve, l’imprenditore non è sostituito da Impresa o attività imprenditoriale e risponde direttamente alla legge, mentre il banchiere si defila o si dissolve sotto il termine Banca, sfuggendo magicamente alle sue responsabilità.
Tirando le somme, può essere dichiarato fallito soltanto un imprenditore, il fallimento di un banchiere non è contemplato e al massimo si parla del fallimento di un bene immobile (banca) e non di una persona fisica (vedi ad esempio Banco Ambrosiano). Tra l’altro, considerando i massicci danni che possono causare i fallimenti bancari, le pene in Italia per bancarotta sono irrisorie, infatti decorrono da un minimo di sei mesi ad un massimo di 10 anni.
In ogni caso quando si comincerà a rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente?
Alcune info tratte da Wikipedia
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