Cambia il diritto di accesso agli atti amministrativi
Autore: La legge per tutti –

Cancellato il silenzio-rifiuto, approvato in via definitiva il primo decreto della riforma Madia sul Freedom of information act.
Non si chiamerà più diritto di accesso agli atti amministrativi, bensì Foia, ossia Freedom of Information Act (dall’inglese, “Legge sulla libertà di informazione”): la rivoluzione è iniziata ieri con la definitiva approvazione, da parte del Governo, del primo decreto attuativo della riforma dalla pubblica amministrazione che vede, appunto, il diritto di accesso agli atti al centro di una vera e propria rivoluzione epocale. Non più un diritto alla trasparenza nei casi espressamente indicati dalla legge, bensì il contrario: il diritto di accesso diventa la regola generale cui le amministrazioni non potranno più sottrarsi salvo specificare le ragioni dell’eventuale rifiuto.
Viene poi cancellato il silenzio-rifiuto e previsto l’accesso gratis agli atti pubblici telematici.
Facciamo un esempio: per verificare gli atti di un procedimento di un bando pubblico o la valutazione di un concorso non bisognerà essere per forza uno dei concorrenti, poiché qualsiasi soggetto potrà accedervi con una semplice istanza; tutti i cittadini, inoltre, avranno diritto a conoscere i finanziamenti concessi dal Comune, lo stato effettivo di attuazione dei provvedimenti sui servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti, i tempi reali per lo smaltimento delle pratiche e così via.
Al diritto di accesso tradizionale – quindi – che sino ad oggi ha consentito a cittadini e imprese di conoscere gli atti pubblici su cui hanno un interesse diretto, concreto e attuale – si sostituisce un nuovo modello di trasparenza, in cui il diritto a conoscere atti e informazioni diventa la regola e la mancata diffusione dei provvedimenti è l’eccezione che andrà motivata dalla tutela di interessi precisi, dal segreto di Stato alla privacy passando per le tutele commerciali.
Pubblicazione immediata dei dati
Per evitare una calca di domande, il decreto anticipa i tempi sulle comunicazioni: saranno innanzitutto le pubbliche amministrazioni a pubblicare online alcuni dati a cui potrebbe essere interessata la collettività come, ad esempio, i criteri con cui si formano le liste di attesa nella sanità oppure i pagamenti effettuati per permettere di tenere sotto controllo i debiti commerciali nei confronti dei fornitori; dovranno essere pubblicati ancora i dati sui titolari di incarichi dirigenziali, sulle indennità dei politici e la relativa situazione patrimoniale.
Documenti gratis
Le Pubbliche amministrazioni saranno obbligate – in via generale – a rilasciare i documenti in forma gratuita, soprattutto quando l’invio è telematico. Al richiedente potrà essere richiesto solo il rimborso del costo “effettivamente sostenuto e documentato” per la riproduzione del documento “su supporti materiali”.
Addio silenzio rifiuto
Il nuovo diritto di accesso dice definitivamente addio al silenzio-rifiuto, la regola secondo cui, qualora l’amministrazione non risponda nei tempi di legge (30 giorni), il suo silenzio deve ritenersi come un “no”. Con il nuovo decreto, invece, resta sempre l’obbligo per la P.A. di dare un riscontro all’istanza presentata dal cittadino entro 30 giorni ma, se l’ente vorrà negare le informazioni richieste, dovrà farlo con “provvedimento espresso e motivato”, altrimenti il suo silenzio si considererà come assenso e, quindi, scatterà in automatico il diritto di accesso.
Contro l’eventuale rifiuto all’accesso si potrà fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come previsto dalla attuale legge.
Infine, per negare l’accesso ai dati, l’amministrazione deve dimostrare che la risposta pregiudicherebbe in modo concreto gli interessi da tutelare che possono essere solo di due tipi: gli interessi dello Stato (dalla sicurezza nazionale alle questioni militari, dallo svolgimento delle indagini alla stabilità finanziaria ed economica) o quelli dei privati (cioè i dati personali, la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali).