Se la banca salta e va in crisi, i titolari di obbligazioni e i correntisti con un deposito superiore a 100mila euro perdono i soldi: quanto è vera questa affermazione?
Leggendo le pagine dei giornali degli ultimi mesi, ti sarai certamente chiesto “cosa fare se la mia banca fallisce?”, “cosa perdo in caso di dissesto dell’istituto di credito?”, “è a rischio il mio conto corrente con i sacrifici di una vita?”. Un dubbio più che legittimo visto che si sente spesso parlare di fondi di salvataggi, arbitrati e tutele nei confronti dei piccoli risparmiatori. È vero: il “fallimento” di una banca è un evento che non tocca più i grandi capitalisti e gli investitori, ma anche la piccola famiglia. Tutto ha origine con l’introduzione delle nuove regole sul bail-in in base alle quali, in caso di crisi della banca, il salvataggio deve avvenire con i soldi degli azionisti, degli obbligazionisti e dei correntisti con importi superiori ai 100mila euro sul conto. Regole che a breve spiegheremo, insieme a qualche suggerimento su come difendersi.
Cos’è il bail-in?
La parola bail-in (che significa, alla lettera, “salvataggio interno” [1]) ha gettato nel panico, in pochi mesi, non solo i consumatori, i piccoli investitori e i titolari di conto corrente, ma anche le borse, gli azionisti e, in definitiva, le stesse banche. Perché, da quando sono cambiate le regole sul “fallimento” degli istituti di credito – passando da una situazione in cui a sborsare i soldi per salvare la banca era lo Stato, ad una invece in cui a rimetterci sono i suoi stessi clienti e coloro che hanno investito in essa – è venuta meno la fiducia che un tempo si aveva in tali società, viste come colossi infallibili e intramontabili.
La parola bail-in significa proprio questo: che da oggi, se la banca dovesse andare in crisi per una ragione o per un’altra (e le recenti cronache ci hanno dimostrato che si tratta di una eventualità non così remota) non opera più il fondo di garanzia statale, ma si attinge dalle somme di proprietà di azionisti, obbligazionisti e titolari di conto corrente. O meglio, la legge fissa una precisa scaletta di priorità, sulla base del “rischio” che il cliente ha inteso sopportare all’atto del suo investimento.
Chi ci rimette in caso di fallimento della banca?
Così, la normativa sul bail-in stabilisce che, per salvare la banca in caso di dissesto, si attinge in primo luogo dagli azionisti e dai soggetti che detengono altri strumenti finanziari assimilabili al capitale sociale, come le obbligazioni convertibili.
In secondo luogo, se i soldi di questi ultimi non dovessero bastare nel salvataggio, a rimetterci saranno i detentori di titoli subordinati.
Quindi, si passa ai crediti non garantiti (quindi anche i detentori di obbligazioni senior non garantite).
Se neanche in questo modo si riesce a salvare l’istituto di credito, vengono presi i soldi dei correntisti con depositi superiori a 100mila euro. Ed è proprio quest’ultimo punto quello che ha più intimorito i risparmiatori. Perché, se si considerano i risparmi vari accantonati nel corso di una vita, l’accredito del TFR, della liquidazione e di un eventuale risarcimento del danno per un incidente stradale, ad avere 100mila euro sul conto non sono poi in così pochi. Ma bisogna tranquillizzarsi perché ci sono alcuni miti sul bail-in che vanno sfatati. Eccoli.
Che fare se la mia banca fallisce?
I titolari di conti correnti con deposito superiore a 100mila euro non sono così a rischio come potrebbe, a prima vista, sembrare. Innanzitutto perché il loro coinvolgimento è solo l’ultima spiaggia, ossia l’ultima categoria di una lista, come visto, molto lunga.
Inoltre, il limite di 100mila euro va considerato per ciascun singolo cointestatario del conto e per singolo istituto. Quindi se un cliente ha conto cointestato con la moglie da 200mila euro i loro soldi sono salvi perché si considera come se ci fossero due conti con 100mila euro l’uno.
Questo suggerisce le prime due tutele contro il bail-in:
- innanzitutto è sempre possibile cointestare il conto a uno o più familiari;
- in secondo luogo è sempre consigliabile frazionare il deposito in conti correnti accesi presso più di una banca;
- in terzo luogo è meglio fidarsi di istituti di credito di portata internazionale che di piccole banche locali.
Se poi si ha un conto superiore, per esempio 105 mila euro, il bail-in coinvolge solo la cifra eccedente i 100mila euro, cioè 5mila euro.
Un’altra ragione per non farsi sopraffare dal panico è che, prima di passare a coinvolgere i risparmi dei correntisti (situazione non obbligatoria ma eventuale), i vertici della banca potrebbero anche deliberare soluzioni alternative come ad esempio la cessione di un ramo d’azienda, la vendita anche temporanea dell’istituto, la segregazione delle sofferenza in una bad bank, la conversione dei crediti in azioni. Inoltre, il bail-in viene disposto soltanto nel caso in cui non si vengano a creare per i creditori condizioni peggiori rispetto a quelle che si avrebbero in caso di liquidazione dell’istituto in crisi.
Cosa non viene toccato in caso di bail-in?
Possono stare al sicuro i titolari di conti correnti, conti deposito, libretti di risparmio e certificati di deposito fino a 100mila euro di persone fisiche, microimprese e Pmi. Altrettanto vale anche per le passività garantite (come le obbligazioni bancarie garantite) e i contenuti delle cassette di sicurezza. Sono anche esclusi i crediti maturati nei confronti della banca in relazione a derivati per la copertura dei tassi, come quelli stipulati in alcuni casi per i mutui e i titoli girati dai clienti alla banca a garanzia dei finanziamenti.
In ogni caso anche per i conti correnti superiori a 100mila euro il bail-in non è automatico, ma può essere applicato in via discrezionale. La normativa dispone che debba essere coinvolto almeno l’8% delle passività e la scelta di quali conti andare a colpire per rientrare nella soglia viene effettuata secondo il parametro della stabilità finanziaria.
[1] Si tratta di una procedura introdotta in Italia da gennaio 2016 in recepimento della direttiva Brrd (Bank recovery and resolution rirective), che prevede la possibile riduzione o azzeramento del valore di azioni e crediti o la loro conversione in capitale per coprire le perdite di una banca. Le regole prevedono quindi il possibile coinvolgimento di alcuni portatori di interessi nella banca, secondo un ordine gerarchico di rischiosità dello strumento: prima gli azionisti e gli obbligazionisti convertibili, poi gli obbligazionisti subordinati, gli obbligazionisti non garantiti e solo alla fine i correntisti per le somme eccedenti i 100mila euro.
FONTE: La legge per tutti